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Cap. lll • Nel Corpus Iur.is Canonici 81 infatti la annoverano tra le prove, sostenendo anzi, che essa sia la regina delle prove e, di conseguenza, uno strumento nelle mani del giudice per appurare la verità; altri invece, mettendo l'accento sulla volontà dalla quale promana, la ritengono come uno strumento procedurale, con cui il confìtente sottrae l'altra parte all ~ onere della prova ( 155). Il fondamento della divergenza trovasi già nella Glossa Or– dinaria al Corpus Iuris Canonici. Questa infatti si contraddice escludendo (156) ed inserendo (157) la confessione nel novero delle prove. I decretisti e decretalisti posteriori al Concilio Tri– dentino non hanno fatto altro che trascinare fino al Codex Iuris Canonici la contradittoria posizione della Glossa. La corrente, che vedeva nella confessione una prova, si ap– pellava al chiaro testo seguente: « ... positiones negativas, quae probari non possunt nisi per confessionem adversarii, iudices admittere possint, si aequitate viderint expedire )) ( 158). La corrente invece, che vedeva nella confessione una rele– vatìo probationis, si fondava su quest'altro testo: « ... si proces– sisse matrimonium vel ex probationibus viri ca'nonicis, vel ex mulieris confessione claruerit... )> ( 159), ove ai due « vel )) si dava un senso non già di equivalenza ma avversativo, sì che lo– gicamente la confessione non veniva classificata tra le probatio– nes (160). La ingegnosa soluzione tentata da Francesco S. Wernz (S. J. ), il quale dice : « Concludendum videtur, confessionem f or– maliter quidem non esse probationem, probationibus tamen ad- (155) Per le due sentenze e rispettivi sostenitori vedi: PIRHING E., S.J., o. c., n. 19; REIFFENSTUEL A., O.F.M., o. c., in lib. II, tit. 18, nn. 12-15. (156) Glossa, v. De confessis, in c. 1, X, II, 18. (157) Glossa, v. Non possunt, in c. 1, II, 9, in Vl 0 • (158) c. 1, II, 9, in VI 0 • (159) c. 6, X, V, 17. (loO) Fuggevolmente è qui da ricordare che tale interpretazione è in con– trasto con la posizione di tutti gli altri passi del Corpus Iuri~ Canonici, come si è avuto occasione di vedere nell'articolo precedente.
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