BCCCAP00000000000000000000670

13 l'anno di prova (equivalente al noviziato), allo scopo di discernere convenientemente le disposizioni e la capacità dei' candidati per assumere le esigenze .della professione (d). Da quel tempo quasi fino al nostro secolo, questo fu sostanzialmente l'unico periodo di verifica vocazionale, tranne, per i candidati chierici, le formule recenti dei seminari minori o istituti analoghi. La tradizione del nostro Ordine cappuccino seguì, nel suo complesso, gli indirizzi che c'erano nella Chiesa e nell'ambito della grande famiglia francescana. Ispirandosi alle innovazioni del- diritto universale della Chiesa (191 7), il nostro Ordine sintetizzò nelle Costituzioni del 1925 la normativa riguardante la preparazione richiesta per poter essere am– messi al noviziato: "alcuni giorni" di prova per i chierici e "sei mesi" di postulato in senso vero e proprio (prorogabili, non però oltre un altro semestre) per gli aspiranti allo stato dei fratelli laici (e). A partire dalle prime Costituzioni postconciliari (1968), l'Ordine esige il "Postulato" per tutti i candidati, siano essi chierici o laici, lasciando tuttavia al criterio del ministro provinciale con il consenso del Definitorio decidere sul "tempo, il luogo e le modalità di questo primo periodo di formazio– ne iniziale" (f). (a) Cfr. DC e Sviluppi. VITO MAGNO, RCI, Pastorale delle vocazioni. Storia, dottrina, esperienze, prospettive. Editrice Rogate. Roma 1993, pp. 9 ss. Congregazione per l'Educazione Cattolica. Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, Messaggi pontifici per la Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Editrice Rogate. Roma 1993. GIOVANNI PAOLO Il, Esortazione Apostolica postsinodale Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), nn. 34 ss. (b) Cfr. A. GAUTHIER, Postulato, in DIP, voi. VII, col. 138 ss. . (e) Cfr. Rnb 2; Rb 2; 1 Cel 24; 57; 2 Cel 80; LM 3, 3; AnP 1 O; 14; LP 3; 19; 102... (d) Cfr. Bull Fran I, p. 6 (FF 2713). (e) Cfr. Cost 1925, n. 10. (f) Cfr. Cost 1990, nn. 25, 8; 28, 1.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz