BCCCAP00000000000000000000670

12 U Postulato La storia delle condizioni e modalità di ingresso negli istituti di vita consacrata presenta una evoluzione lenta e piuttosto spontanea, con caratteristiche diverse, dovute soprattutto allo spirito delle varie Rego– le. Agli inizi della vita monastica e nel corso di parecchi secoli il processo di ammissione alla vita religiosa era abbastanza semplice. Si trattava prevalentemente di una prova, di solito molto breve, sulla capacità e le disposizioni dell' aspirante o candidato, che chiedeva di venire ammesso. Bisogna arrivare alla fine del secolo scorso e ai primi anni del nostro secolo per trovare, e proprio sotto il vocabolo "Postulato", una prassi consistente e articolata di questa fase immediatamente preparatoria al noviziato; il tutto anche regolato dalla Santa Sede. Questo periodo formativo acquista rilievo e una sua propria collocazione da quando la legge universale della Chiesa inserisce per la prima volta, nella propria normativa, alcune disposizioni che hanno come titolo: "il Postulato" , (Cod. Dir. Can. 1917, èan. 539-541). Va rilevato però che, secondo il diritto canonico precedente, questo periodo formativo e di verifica vocazionale è reso obbligatorio, nelle religioni maschili, soltanto per i conversi (non-chierici). Nel Codice vigente (1983), d'accordo col prin– cipio ecclesiologico conciliare della sussidiarietà, si ribadisce l'obbligo della fase del postulato (Can. 597,2; 642), lasciando al diritto proprio dei singoli istituti la determinazione delle modalità concrete di pro– grammarlo e perfino lascelta del nome con cui designare tale periodo(b). La prassi di Francesco nell'accettazione di coloro che volevano condivi– dere con lui la vita evangelica lasciò un'impronta caratteristica nella l"ratemità. Attraverso un accoglienza diretta, spontanea e molto sempli– ce, Francesco ammetteva i candidati con grande fede, amore e · venerazione; anzi con gioia e gratitudine, vedendo nei nuovi fratelli un autentico dono del Signore. Coloro che, per divina ispirazione, voleva– no scegliere la vita dei frati, erano accolti subito, benignamente e a braccia aperte. Unica condizione che veniva richiesta era la "conversio– ne", daesprimersi soprattutto in due modi: come rinupcia totale ai beni e come rinuncia a se stessi attraverso il servizio ai lebbrosi (c). Vivente ancora Francesco, il Papa Onorio lii, con la bolla "Cum secundum consilium'" (22 settembre 1220), impose ai frati minori

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz