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-6- 3° L'ESENZIONE ATTUALE L'apprendiamo dal Codice di diritto canonico. Le «fonti» che hanno servito alla compilazione del Codice per quanto riguarda l'esen– zione dei Regolari sono i seguenti documenti, i quali stanno a dimo– strare con quanta prudenza e quanta saggezza la Chiesa è solita pro– cedere nella preparazione e redazione delle sue leggi: l) San Pio V, Costituzione Apostolica « Etsi Mendicantium », del 16 maggio 1567. 2) Gregorio XV, Costit. Ap. « Inscrutabili », del 6 febbraio 1622. 3) Clemente XII, Cost. Ap. « Admonet nos », dell'll agosto 1735. 4) Benedetto XIV, Cost. Ap. « Ad militantis », del 30 marzo 1742. 5) Benedetto XIV, Cost. Ap. « Firmandis », del 6 novembre 1744. 6) Benedetto XIV, Epist. Enc. « Apostolorum ministerium ", del 30 maggio 1753. 7) Leone XIII, Cost. Ap. « Romanos Pontifices », dell'8 maggio 1881. 8) Finalmente: « Atti della S. Congregazione dei Vescovi e Re– golari e della S. C. dei Religiosi », in ben sette documenti officiali. Una legge, con sì autorevoli e profonde radici nel diritto anteriore, deve essere un albero gigantesco davvero, da sfidare tutte le eventuali turbinose bufere del tempo... Già il Concilio di Trento (1565) aveva notabilmente ristretto l'an– tico privilegio di esenzione, ed il Codice di D. C. (1917) ripete le di– sposizioni del Concilio, integrandole colle ulteriori disposizioni pon– tificie. Sotto il Capo II, Libro Secondo, intitolato « De Personis ", trat– tando dei Privilegi dei Religiosi, al Canone 615 il Codice dispone che i Regolari tutti, novizi compresi, dell'uno e dell'altro sesso, insieme alle loro case e alle loro chiese, fatta eccezione di quelle monache che non sono soggette a Superiori regolari, siano esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, fuorché in quei casi che sono espressi· dal diritto. Il Canone seguente incomincia la lunga serie dei casi, nei quali i Regolari non sono esenti dall'Ordinario diocesano. Pur ammettendo che per i Regolari l'esenzione, a norma del Can. 615, deve costituire la « regola generale », e - come tale - soggetta quindi a larga interpretazione, (cfr. WERMEERCH-CREUSEN, Epitome I. C., I, 621), è pur vero che i casi eccettuati sono tanti e tali, che effet– tivamente pare si finisca per avere le eccezioni come « regola gene– rale » e, viceversa, la regola come eccezione... La clausola del Can. 615: « fuorché nei casi espressi dal diritto », costituisce il limite dell'esenzione, come, del resto, era anche nel di– ritto precedente. Il privilegio dell'esenzione, per espressa disposizione del diritto, •compete soltanto ai « Regolari », vale a dire agli Ordini religiosi di

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