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-2- Naturale, che l'esenzione dall'autorità episcopale imp::ni:a logica– mente l'esenzione anche dalla giurisdizione parrocchiale. II termine « esenzione », preso dal punto di vista etimologico, può fare una certa impressione un po' strana, un po' sgradita... Ciò avviene soltanto in chi non ha un concetto sufficientemente chiaro e preciso di ciò che sia veramente l'esenzione alla luce del diritto e della storia ecclesiastica. La così detta esenzione dei Religiosi viene considerata da taluni come un abile tentativo caro ai Religiosi, per essere indipen– denti dal Vescovo, che è troppo vicino, e dal Papa, che è abbastanza lontano... La realtà è ben diversa; sta il fatto, fondato e derivante dal diritto canonico, che i Religiosi mentre sono pienamente dipendenti dal Papa, loro primo Superiore, lo sono parimenti .in- moltissimi casi anche dal Vescovo diocesano. L'esenzione dei Religiosi rigi..:arda ormai quasi unicamente la struttura, il regime interno degli Istit1ti religiosi che godono del privilegio, perché necessario alla loro vitalità, al loro sviluppo, come istituzioni, che la Chiesa ritiene utilissime perché co– stituiscono un apporto assai considerevole di forze morali e spirituali, e di molteplici e svariate attività nel campo del sacro ministero, e sem– pre in cooperazione e collaborazione col clero secolare: un apporto, diciamo, che non sarebbe così facile ottenere all'infuori di un regime centrale, indipendente dalle autorità diocesane. Procureremo di dimostrarlo, dopo di aver accennato alle origini ed alle motivazioni di questo privilegio concesso dai Pontefici. e da essi medesimi decisamente difes0 nel lungo corso dei secoli della storia ec– clesiastica. II privilegio di esenzione scaturisce, come da sua fon::e naturale indispensabile, dal primato del Romano Pontefice, il quale avendo la piena e assoluta giurisdizione su tutta la Chiesa, come so?ra tutti e singoli i membri della Chiesa, stabilisce che una categoria di essi - nel caso nostro certi Religiosi - abbiano a dipendere non dal Vescovo diocesano, come tutti i fedeli del territorio diocesano, ma direttamente da Lui, Vicario di Cristo. Li vuole a sua diretta esclusiva disposizione, per servirsene, in via nrdinaria, come e quando vuole. E a questo scopo attribuisce ai Superiori religiosi una vera giurisdizione ecclesia– stica (Can. 501), incorporando così nella gerarchia ecclesiastica anche essi Superiori, come Prelati, soltanto rispettivamente ai bro propri sudditi religiosi. II Pontefice non li sottrae semplicemente alla potestà vescovile; ma li assoggetta a se stesso precisamente in forza della sua suprema autorità: l'esenzione non è che la conseguenza Icgica. 2° ORIGINE E SVILUPPO STORICO Durante i primi tre e quattro secoli della Chiesa il c::mcetto di esenzione era perfettamente ignoto. Anche quando ebbero inizio i pri– missimi monasteri, non si pensava nemmeno ad una possibile esenzione dalla potestà del Vescovo. Forse, anche per il fatto che i pri::ni monaci erano tutti laici. Più tardi, colla presenza di qualche mon:1co sacer-

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