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I ESENZIONE E COLLABORAZIONE Il privilegio dell'esenzione dei religiosi E' privilegio antichissimo, che. i Romani Pontefici, in virtù del primato di giurisdizione, nel decorso dei secoli, hanno sovente e con prudenza concesso· a Ordini religiosi, e fermamente difeso, in vista di un bene maggiore per tutta la Chiesa. Per avere una chiara cognizione di questo singolare · occorre studiare almeno brevemente: ,1,/ 1° la natura e il concetto dell'esenzione; . / 2° le origini e lo sviluppo storico della medesima; I 3° l'esenzione come praticamente è oggi; \ . , 4° necessità del privilegio; ·. \ \:;<>, 5° i suoi vantaggi alla Chiesa universale, ed alle Diocesi ih:,. fà,1:;,, ticolare. '> .'' llfOS 1° NATURA E CONCETTO DELL'ESE:'.'JZIONE Quando si parla di esenzione in genere s'intende accennare ad un privilegio, in virtù del quale un corpo morale, oppure una persona fisica, ov,vero un luogo, vengono sottratti alla giurisdizione, o dipen– denza di una autorità subalterna, per dipendere immediatamente dal- 1' autorità superiore. (Cfr. 0JETTI, Synopsis, Exemptio). E quando si parla della esenzione dei Religiosi, si accenna al privilegio di dipendere direttamente dalla Santa Sede, invece che dal– ì'Ordinario diocesano. E' un privilegio, cioé una eccezione alla legge comune, secondo la quale il Vescovo è la prima e. sola autorità nella Diocesi, da cui tutti dovrebbero dipendere, a cui tutti dovrebbero obbedire.· Nella Chiesa universale il Vescovo è una autorità subalterna, sog– getta al Romano Pontefice, il quale evidentemente può limitargli l' au– torità stessa episcopale come gli limita il territorio, esimendo persone fisiche, persone morali, istituzioni, ecc. dalla di lui giurisdizione epi– scopale. Di questa loro alta suprema potestà i Pontefici se ne sono sempre serviti, quando un vantaggio maggiore si è inteso di ricavare dal fatto che persone ed istituzioni siano dirette e governate dalla autodtà uni– versale della Chiesa, anziché da un'autorità inferiore di un particolare territorio ecclesiastico. (Can. 615-620).

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