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14- Ebbene, per concludere questo modesto studio storico-giuridico, ecco un breve riassunto di tutto il già detto, inteso a dimostrare che r antico privilegio della esenzione è un bene: 1° per la Chiesa ~tniversale, perché l'autorità della Sede Apostolica ed il Primato del Pontefice Romano appariscono e s'impongono mag– giormente, col riservare alla propria altissima autorità una categoria di persone utili alla Chiesa. [l Pontefìce Innocenzo III non approvò verbalmente la regola di S. Francesco d'Assisi, se non dopo di aver avuto un sogno spaventoso (sogno, ma storico, se lo di_sse il Pontefice medesimo...), avendo cioè veduto il Laterano, la chiesa principale della cristianità, che minacciava rovina, se un umile frate non fosse corso a sostenerla con le sue spalle; 2° E' un bene per la Diocesi, che trova un personale pronto a col– laborare col clero diocesano, senza che essa Diocesi abbia dovuto fare sacrifici per prepararlo, formarlo, istruirlo. Inoltre il Vescovo non ha da rispondere dei Religiosi, come tali; ma unicamente da servirsene, sia pure sotto certe facili conclizfoni stabilite dal diritto canonico; 3° E' un bene per gli stessi Religiosi, perché, formati da Superiori membri dell'Istituto medesimo, trovano più facile la reciproca compren– sione e più vicendevole l'aiuto per camminare spediti, tranquilli, sicuri, gioiosi per la via della loro santa vocazione. (Cfr. PIATUS MoNTENSIS,. Praelect. iuris regul. Vol. II, cap. II, q. 10). P. GIOVANNI DA S. GIOVANNI IN PERSICETo, O.F.M.Cap. Consultore della S. C. del Concilio, dei Seminari ed Università degli Studi

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