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-9- 4° NECESSITA' DEL PRIVILEGIO, Le sapienti motivazioni che suggerirono alle supreme Aut01·ità della Chiesa la concessione di questo privilegio ai Monasteri, prima, poi agli Ordini Regolari, quelle motivazioni medesime .dimostrano ab– bondantemente la necessità per moltissimi casi, la convenienza per altri, di questa concessione. Papa Leone XIII precisa chiaramente, che l'esenzione venne con– cessa dai suoi Predecessori, non per mettere gli Ordini religiosi in con– dizioni più favorevoli del clero secolare, ma unicamente affinché l'unità di regime, la connessione degli animi, la eguale tranquillità della vita comune di preghiera e di azione guidassero con facilità maggiore alla perfezione evangelica. (Costit. Ap. « Romanos Pontifices », 8 maggio· 1881, § 7). Diamo uno sguardo fuggitivo alle vicende storiche, e vi trovere– mo la conferma essere sempre stato questo il genuino costante pensie– ro dei Pontefici che si occuparono dello stato religioso. Ciò evidente– mente è in vantaggio della Chiesa universale: ed è con tale criterio cli carattere universale, che i Pontefici hanno guardato agli Ordini re– ligiosi. La giurisdizione episcopare è necessariamente legata alla Diocesi, ad un territorio limitato, e l'Ordinario diocesano può avere una visuale che non oltrepassi i confini della sua Diocesi; onde attende alle esi– genze spirituali del suo proprio gregge, porzione più o meno vasta del campo illimitato della Chiesa universale. Un Istituto religioso, in ge– nere, è di carattere universale, per cui non potrebbe essere coartato ad un certo limitato territorio: di fatto e di diritto non lo fu mai. E' una persona morale che abbisogna di ampio' respiro per poter raggiun– gere le finalità intese dal suo fondatore ed approvate solennemente dalla Chiesa. Nessuno degli antichi fondatori di Ordini intese mai di chiudere il suo Istituto entro i confini di una sola Diocesi: intrapre– sero l'opera con consenso episcopale, poi ricorsero presto a Roma .. Né Pontefice alcuno giunse alla concessione di privilegi, particolar– mente l'esenzione, a vantaggio di una Diocesi sola... San- Pio V, per esempio, riconosce che « gli Ordini detti Mendi– canti non cessano dal recare un continuo servizio nella vigna del Si– gnore; ed è perciò che egli, divenuto Pontefice, li abbraccia con più cordiale amore e paterno affetto, perché essi hanno se_mpre tutelata la pace e la dignità della Sede Apostolica, attraverso il loro santi studi,. e le loro dignitose attività per la salute delle anime ». Per questi mo– tivi, per queste benemerenze « essi hanno ottenuto dalla Sede Aposto– lica dei sussidi spirituali e temporali, per essere meglio in grado di - poter compiere con facilità maggiore i loro santi Offizi e la loro vita regolare ». Ed affinché non avessero a trovare impedimenti da parte di autorità diocesane, come purtroppo talvolta avviene, dice il Pon– tefice, egli imparte ai Vescovi precise norme e precise proibizioni, a tutela dei diritti concess_i ai Regolari. (Cast. Ap. « Etsi Mendicantes », 16 maggio 1567).

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