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164 ISIDORO DA VILLAPADIERNA « Va.tam eremiticam ducere» non era altro, come abbiamo detto, che una formula, quasi un titolo colorato per sottrarsi all'obbedienza dei superiiori dell'Osservanza, formula che riscon– triamo in tutte le bolle o brevi anteriormente concessi ad altri rìformatori francescani, che in realtà iniziarono, tutti, le loro riforme vivendo più o meno eremiticamente. La frase «habitu vestro semper retento» si riferiva all'abito dell'Osservanza, non all'abito con cappuccio quadrato o appuntato dai tre frati ,indos– sato e che il papa aveva concesso oralmente a fra Matteo da Basoio. L'originalità e l'importanza del breve de1la S. Penitenzie– ria sta nell'inciso «Supe:riiorum vestrorum licentia petita, licet non obtenta», una concessione ,insolita che suscitò perplessità nel vescovo di Camerino esecutore del breve, al quale il papa Clemente VII ,avrebbe detto - secondo Giovanni da Fano - di non aver saputo di questa concessione della Penitenzieria e che mai ,avrebbe pensato di «concedere tali 1 indu:lti contra la Re– ligione». Munito di questo breve, fra Ludovico pensò di organizzare la nascente riforma in custodia, primo stadio anche delle altre riforme francescane, ma sotto la dipendenza dei conventuali che molti riformatorii (per esempio fra Pietro di Villacreces, fra Lope di Salazar e fra Giovanni di Guadalupe) ritenevano i veri successori e rappresentantJi di san Francesco. Perciò fra Ludovi– co inoltrò i 1 l «Hbellus supplex» (PC 8) per ottenere la bolla di approvazione della riforma, a cui già faceva capo. In esso si chiedeva: poter indossare l'abito con cappuccio quadrato; porta– re barba lunga; abitare in luoghi solitari sotto 1a protezione dei conventuali; eleggere un proprio custode; ammettere, oltre ai laici, sia i chierici sia i religiosi «Ordinum quorumcumque». IJ «libellus supplex» non fu accettato, perché non recava la raccomandazione o il benestar,e del cardinale protettore dell'Or– dine, a cui o non fu presentato o non viuscì gradÌ!to a causa di quell'ultima petizione. Frn Ludovico fu costretto a redigere un altro «libellus supplex», in cui soppresse il punto relativo all'ammissione dei reliigiosi, sostituendolo abHmente con 1a ri– chiesta deHa comunicaZJione ai privilegi, grazie e indulti presen– ti e futuri, in genere e in specie, degli eremiti camaldolesi. Questa volta il «1ihellus supplex» fu accettato perché munito della raccomandazione del cardinale protettore, che, a quanto sembra, ignorava quali fossero i privilegi dei camaldolesi, e per-

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