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DE DOTE RELIHIOSARU;',f 125 Legati, e disposizioni testamentarie, purche non venga altrimenti in esse disposto, debbono investirsi in stabil i sicuri e fruttiferi. Se poi provengono da Censi, o Crediti restituti, possono rinvestirsi in Censi secando la Costituzione piana (1). Questa massima soffre in qualche caso particolare la sua eccezione, specialmente dopo che e stato introdotto il sistema ipote– cario, ed in tal circostanza conviene ricorrere alla Sacra Congregazione, la quale nella sua saviezza pub determinare i contratti, e le cautele per stipolarli» (2). Quod non collocentur dotes in censibus nisi ex necessitate habemus declaratum hujusmodi: «Essendo stato riferito in Sacra Congrega– zione, che V. S. rappresenta intorno al rinvestimento di molte doti di cotesti monasteri ascendenti alla somma di diecimila scudi in circa, questi Emmi m. S. mi hanno ordinato di scrivere a V. S. che Ella procuri che dette doti si rinvestischino in stabili fruttiferi e sicuri o in luoghi di monti non vacabili, ma non in censi quando se ne possa: e mancando ogni altra occasione e dovendossi per necessita accensare, Ella invigili che accedano ai contratti sicurta idonee, con l'obbligo espresso di doverle rinovar tante volte guante verra il caso di morte o deterioratipn di stato delle medesime sicurta che siano reinvestite le somme sopradette» (3). Neque dotes possunt alienari vel quoqno modo impendi in utilitatem monasterii, sine beneplacito et dispensatione obtenta S. Sedis. Cum justae cansae interveniunt recursos potest fieri ad S. Congregationem, quae dispensationem certo concedet certis sub conditionibus, ut aliunde constat ex repetitis responsionibus. Die 3 Novembris 1578, S. C. Episcoporum et Regularium scribit Episcopo Fanensi: «L'Abbadessa del monasterio di S. Filippo ha supplicato alta Congregazione per la licenza di valersi di qualche dote delle zitelle che sono gia vestite, per comprar oglio, vino e legni, atteso che la grandine d'Agosto passalo 1i porto via tutti li frutti, et la Congregazione non ha risoluto altro che scrivere a V. S. che si contenti informarsi bene della qualíta di detto monasterio intorno alla poverla di esso, et avisar il parer suo, et massime se vi fosse altro remedio di proveder alla necessita di quelle monache, che spender i1 denaro delle doti, che si doveriano impiegar in beni stabili secondo gl'ordini di questa Congregazione» (4). Sacra Congregalio, etiam in casu necessitatis minime vult concedere licentiam generalem, sed singulis in casibus et expositis accurate circumstantiis una cum summae expendendae indicatione, pro suo judicio recte providebit. Quod manifeste apparet in sequenti dispositione: (1) S. P1us V, Const. «Cum onusi, 19 Januarii 1569, et «Etsi Apostolica Sedes>, 10 Junii 1570, apud: BR., vol. 4, 11!, pag. 52-54. (2) ÜASPARRI, o. c., vol. 4, n. 1898, p. 859. (3) ÜASPARRI, o. c., vol. 4, n. 1772, p. 770. (4) ÜASPARRI, O, c., vol. 4, n. 1343, p, 583.

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