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98 2/13 La Ratio Formationis dell’Ordine da’ le linee generali della formazione nel postnovizia-­‐‑ to. In applicazione di essa nelle singole province o gruppi di circoscrizioni si sviluppi un programma organico per la guida e la iniziazione dei frati. 2/14 Dove non è possibile portare l’abito proprio del nostro Ordine, si usino abiti semplici. In questo caso, le diverse circoscrizioni nell’Ordine diano opportune indicazioni. 2/15 1. La fraternità locale, nei tempi stabiliti dal ministro udito il suo Consiglio, dopo una previa informazione del maestro, dialoghi e rifletta in comune sulla idoneità dei candi-­‐‑ dati e sul proprio modo di comportarsi con loro. 2. Durante il noviziato e prima della professione perpetua i frati di voti perpetui, che per quattro mesi hanno dimorato in tali fraternità formative, esprimano il loro giudizio anche con voto consultivo, nel modo determinato dal ministro. 3. I frati di voti temporanei non siano esclusi dall’esprimere il loro parere, senza però dare il voto. 4. Di ciascuna di queste riunioni e dell’esito delle votazioni, se queste ultime hanno avu-­‐‑ to luogo, sia mandata relazione al ministro. 2/16 1. Sia redatto il documento della professione emessa, sia temporanea che perpetua, con l’indicazione dell’età e delle altre circostanze necessarie, firmato dallo stesso professo, da chi ne ha ricevuto la professione e da due testimoni. Questo documento, insieme agli altri prescritti dalla Chiesa, sia conservato diligentemente nell’archivio della curia. 2. Il ministro annoti l’avvenuta professione anche nel registro delle professioni, da con-­‐‑ servarsi in archivio e, se si tratta di professione perpetua, ne informi il parroco del luogo dove il professo è stato battezzato. 2/17 Nella collaborazione con altri istituti venga salvaguardato sempre il primario dovere-­‐‑ diritto dell’Ordine di curare la formazione dei frati e si valuti l’esistenza delle condizio-­‐‑ ni adatte per il sorgere e lo sviluppo di una tale collaborazione. 2/18 Il consenso per ricevere gli ordini sacri venga dato a quegli aspiranti che, oltre ad avere la debita maturità umana e spirituale, abbiano completato integralmente e con profitto gli studi filosofici e teologici previsti dalla Chiesa.

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