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97 2/4 Prima di erigere nuove strutture educative per gruppi di circoscrizioni sia consultato il ministro generale. 2/5 Le collaborazioni interprovinciali siano regolate da apposite convenzioni e statuti ap-­‐‑ provati dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio. 2/6 Il segretariato generale per la formazione svolge il suo compito secondo quanto stabilito dal Capitolo generale e le indicazioni del ministro generale e suo Consiglio. 2/7 1. L’Ordine abbia una propria Ratio formationis o Progetto formativo generale, appro-­‐‑ vato dal ministro generale e suo Consiglio dopo aver consultato il segretariato generale e il Consiglio generale della formazione. 2. La Ratio formationis delle singole circoscrizioni o di gruppi di circoscrizioni sia con-­‐‑ forme alle Costituzioni e alla Ratio formationis dell’Ordine. 2/8 Per la formazione dei candidati di più circoscrizioni, la scelta delle case e la costituzione delle fraternità formative vengano fatte di comune accordo dai ministri interessati, pre-­‐‑ via la consultazione dei rispettivi Consigli. Le parti interessate redigano appositi rego-­‐‑ lamenti per il funzionamento di tali fraternità. 2/9 La Ratio formationis preveda le modalità dell’inserimento graduale del candidato in fraternità. 2/10 Sia redatto il documento dell’ammissione al postulato. 2/11 La durata del postulato, di almeno un anno, e altre possibili modalità di vivere questo primo periodo della iniziazione alla nostra vita possono essere determinate dal rispetti-­‐‑ vo ministro con il consenso del suo Consiglio. 2/12 Normalmente chi entra nell’Ordine mantiene il nome di battesimo. Per determinare la propria identità, non si usi il luogo di nascita, ma il cognome.

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