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90 del nostro diritto proprio. Il ministro può proporre anche ad altri frati idonei di andare in missione. 3. I ministri non rifiutino di inviare le persone adatte, a motivo della scarsità dei frati in provincia, ma rimettano ogni loro preoccupazione e pensiero in Colui che ha continua cura di noi. 4. Le diverse circoscrizioni dell’Ordine si aiutino generosamente fra loro secondo l’opportunità ed offrano a quelle più bisognose missionari ed aiuti attraverso il ministro generale. 5. I frati siano invitati a prender parte all’attività missionaria, anche temporaneamen-­‐‑ te, soprattutto per alcuni servizi speciali. 6. I ministri promuovano nei frati l’amore e lo spirito di collaborazione per l’azione missionaria in modo che tutti, ognuno secondo la propria condizione e capacità, adempiano il proprio dovere missionario attraverso il rapporto fraterno con i mis-­‐‑ sionari, pregando per le nuove chiese e in unione con esse e suscitando l’interesse del popolo cristiano. N. 179 1. Poiché lo stato di coloro che professano i consigli evangelici appartiene alla vita e alla santità della Chiesa, i frati missionari lo promuovano con sollecitudine favo-­‐‑ rendo in particolare il nostro spirito e la presenza del nostro carisma nelle Chiese particolari. 2. Favoriamo lo sviluppo di tutte le espressioni della Famiglia Francescana. Valoriz-­‐‑ ziamo anche la particolare dimensione missionaria della vita contemplativa delle nostre sorelle del Secondo Ordine, aiutandole per quanto possibile nella fondazio-­‐‑ ne dei loro monasteri e accompagnandole spiritualmente. 3. I ministri facciano in modo che tra i missionari vi siano dei frati idonei a formare i candidati all’Ordine. 4. La forma della nostra vita e il patrimonio spirituale del nostro Ordine, che è uni-­‐‑ versale e comprende tutti i riti della Chiesa cattolica, siano trasmessi ed esprima-­‐‑ no, secondo le situazioni regionali, il genio culturale di ogni popolo e l’indole della Chiesa particolare. Non si trapiantino gli usi particolari della propria regione in un’altra. Spetta al ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, decidere sul rito delle singole circoscrizioni, a norma del diritto. N. 180 1. È compito del ministro generale, con il consenso del suo Consiglio e d’accordo con l’autorità ecclesiastica, promuovere e coordinare l’attività missionaria dell’Ordine nelle Chiese particolari. 2. Spetta al ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio, accettare l’impegno missionario proposto dal ministro generale e anche stipulare le conven-­‐‑

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