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72 2. Il Consiglio plenario, che è organo di riflessione e di consultazione, esamina tematiche di particolare importanza offrendo la propria collaborazione al governo dell’Ordine per la formazione dei frati e la loro missione apostolica, per l’incremento dell’Ordine e il suo adeguato rinnovamento. 3. Il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, può convocare un Consiglio plenario, che si svolgerà secondo il Regolamento approvato dallo stesso ministro generale con il consenso del suo Consiglio. 4. Sono membri del Consiglio plenario: il ministro generale, i consiglieri generali e i delegati delle Conferenze dei superiori maggiori, con una certa proporzionalità stabilita dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio. 5. Ciascuna Conferenza stabilisce le modalità per la scelta dei delegati fra le proprie circoscrizioni; i delegati non devono necessariamente essere scelti tra i ministri della Conferenza stessa. 6. Il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, può confermare le conclusioni del Consiglio plenario, comunicarle opportunamente a tutti i frati e trarne indicazioni operative per l’Ordine. N. 144 1. Le Conferenze dei Superiori maggiori sono organismi di animazione e di collaborazione tra il ministro generale e i singoli ministri delle circoscrizioni. Operano secondo lo statuto generale delle Conferenze e gli statuti propri di ciascuna di esse, approvati dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio; si riuniscono almeno una volta all’anno. 2. Le Conferenze sono costituite dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio; sono formate dai ministri provinciali e dai custodi di un territorio. 3. Le Conferenze hanno lo scopo di favorire la responsabilità di ciascun ministro nei confronti dell’Ordine; di promuovere la collaborazione sia delle circoscrizioni fra loro sia con gli altri organismi ecclesiali, in particolare quelli analoghi dei religiosi; di garantire, per quanto è possibile, l’unità di azione e di apostolato sul loro territorio. 4. Ogni Conferenza, a norma dello statuto generale e proprio, elegge un presidente, un vicepresidente e un segretario. Laddove le Conferenze, in ragione del loro funzionamento lo necessitassero, possono eleggere anche un Consiglio. 5. Per adempiere ai compiti loro affidati dalle Costituzioni, dagli statuti o dal ministro generale, e per provvedere al bene dell’Ordine, le Conferenze possono proporre norme speciali per i frati e le circoscrizioni del proprio territorio. Tali norme, per essere valide, devono essere approvate all’unanimità da tutti i ministri della Conferenza, avuto il consenso dei loro rispettivi Consigli, e approvate dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio. 6. I ministri e i loro Consigli collaborino volentieri e attivamente con la Conferenza per un maggior coordinamento delle forme di testimonianza e formazione

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