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70 4. Nello scegliere i religiosi da inviare o da richiamare, il ministro provinciale, consultato il custode e il suo Consiglio, tenga in considerazione le particolari attitudini dei frati in relazione alle condizioni dei luoghi, alla formazione dei giovani e all’apostolato da esercitare nella custodia. Similmente anche il custode agisca in accordo con il ministro provinciale. 5. Il custode, tenuto conto delle necessità, sentito il proprio Consiglio e con il consenso del ministro provinciale, può stipulare opportune convenzioni con altre circoscrizioni o Conferenze dei superiori maggiori. Queste convenzioni dovranno essere confermate dal ministro provinciale, e se il caso lo richiede, dal ministro generale. Articolo VI Il governo della fraternità locale N. 139 1. Celebrato il Capitolo provinciale, a tempo opportuno, il ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio e, per quanto è possibile, ascoltati i frati, costituisca le fraternità locali e in ognuna nomini il guardiano e il vicario. I frati cui si ritiene di conferire tali uffici siano previamente consultati. 2. Allo stesso modo, considerate le circostanze particolari, vengano costituite le fraternità e il rispettivo guardiano e vicario nelle custodie. 3. Il guardiano viene nominato per un mandato. Ma potrà essere nominato consecutivamente per un secondo o, in caso di evidente necessità, per un terzo mandato, e per giusti motivi anche nella stessa casa. 4. Colui che è stato guardiano per il tempo massimo consentito, sarà libero da questo ufficio almeno per un anno. 5. Affinché siano veramente animatori della propria fraternità, i guardiani non assumano impegni tali per cui siano assenti troppo e troppo a lungo dalla casa. N. 140 1. Il vicario ha il compito di assistere come consigliere il guardiano nel governo della comunità e, se questi è assente o impedito oppure è vacante l’ufficio di guardiano, di governare la fraternità. 2. In ogni casa con almeno sei frati, oltre il vicario, che di diritto è il primo consigliere, il Capitolo locale elegga, tra i frati di voti perpetui, un consigliere. Lo stesso Capitolo, in case con un numero di frati superiore a dieci, stabilisca quanti consiglieri eleggere. I consiglieri hanno il compito di aiutare con le loro valutazioni il guardiano nelle cose spirituali e materiali. 3. Nei casi di maggiore importanza, secondo le Costituzioni e gli statuti propri di ogni circoscrizione, si richiede il consenso del Consiglio.
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