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69 7. Con il previo consenso del ministro provinciale il custode può convocare il Capitolo straordinario. È opportuno che anche questo Capitolo sia presieduto dal ministro provinciale, il quale ha voce attiva. 8. Il Capitolo della custodia prepari il proprio Regolamento e lo statuto della custodia, che devono essere approvati dal ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio. Gli argomenti da trattare nel Capitolo della custodia siano concordati tra il ministro provinciale e il custode, consultati i rispettivi Consigli. 9. Se il custode è assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere o, in successione, il consigliere che segue nell’ordine dell’elezione. Al consigliere che assume temporaneamente l’ufficio di custode, il ministro provinciale deve conferire le opportune deleghe o, potendo, il custode, se ha facoltà di subdelegare. 10. Se per qualunque motivo è vacante l’ufficio di consigliere, il fatto venga notificato al ministro provinciale, il quale procede per analogia con il n. 134,5. 11. Con la licenza del ministro generale, per gravi motivi il ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio, può nominare il custode e i suoi consiglieri, dopo aver ottenuto per iscritto il voto consultivo dei frati della custodia. Però tale procedura non può essere applicata per due volte consecutive. N. 137 1. Il custode convochi i suoi consiglieri più volte all’anno. Egli ha bisogno del loro parere o del loro consenso tutte le volte che, a norma delle Costituzioni, il ministro provinciale ha bisogno del parere o del consenso del suo Consiglio. 2. Proponga al ministro provinciale le iniziative che comportano oneri di notevole entità per la custodia o per la provincia. 3. Per l’apertura di nuove case, il cambio d’uso di case già esistenti o il trasferimento di case di formazione richieda l’autorizzazione del ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio. N. 138 1. Appartengono alla custodia tutti i frati che ad essa sono stati aggregati, o che vi sono stati mandati a tempo determinato dall’autorità competente e i frati che in essa hanno emesso la professione, anche se, per motivi di formazione o per altra causa, vivono altrove. 2. Nell’esercizio dell’apostolato la custodia si prenda assidua cura delle vocazioni. Per questo, insieme alla testimonianza di un coerente stile di vita, sviluppi un’attività pastorale attenta alle reali esigenze delle persone e alle varie necessità del luogo. 3. La provincia, secondo le sue possibilità, invii nella custodia ad essa affidata tanti religiosi quanti sono richiesti dalle necessità della stessa custodia. Favorisca anche espressioni di effettiva collaborazione reciproca e di servizio tra i frati di diverse circoscrizioni.
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