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68 2. Il segretario provinciale dipende soltanto dal ministro provinciale; al Capitolo provinciale spetta decidere quali altri ufficiali debbano dipendere solo dal ministro provinciale. 3. Si raccomanda che nelle singole province il ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio nomini delle commissioni speciali per trattare particolari problemi. Articolo V Il governo delle custodie N. 136 1. La custodia, che ha tra i suoi scopi principali la implantatio Ordinis nella Chiesa particolare, è una circoscrizione dell’Ordine affidata a una provincia o, per circostanze particolari, direttamente dipendente dal ministro generale. Le custodie dipendenti dal ministro generale hanno uno statuto proprio approvato dallo stesso ministro con il consenso del suo Consiglio. Ad esse si applica per analogia la normativa che riguarda le custodie affidate ad una provincia. 2. A ciascuna custodia è preposto un custode con il suo Consiglio. Spetta al ministro provinciale, dopo aver consultato i membri della custodia e con il consenso del suo Consiglio, determinare il numero dei consiglieri, che può essere variato secondo le necessità, ma non può essere inferiore a due. Della variazione del numero dei consiglieri venga informato il ministro generale. 3. Spetta al custode, ottenuto il consenso del ministro provinciale, indire e convocare il Capitolo della custodia, nel quale hanno voce attiva tutti i frati professi perpetui ed anche il ministro provinciale, se presiede. Riguardo ai frati che non possono partecipare al Capitolo, vale quanto è stato detto per il Capitolo provinciale. 4. Il custode e i consiglieri vengono eletti dal Capitolo a suffragio universale, secondo le modalità stabilite dal Capitolo della custodia e possono essere rieletti; ma il custode può essere rieletto immediatamente soltanto per un altro mandato, salvo quanto disposto al n. 123,7. La durata del mandato è stabilita nelle Ordinazioni dei Capitoli generali. 5. Il custode eletto deve essere confermato dal ministro provinciale. Fino a tale conferma, esercita l’ufficio come delegato del ministro provinciale, al quale spetta informare il ministro generale dell’elezione avvenuta. Se il ministro provinciale non conferma l’elezione, si procede a nuova elezione; in questa l’eletto non confermato non ha voce passiva. 6. Dal momento della conferma della sua elezione, il custode acquisisce la potestà ordinaria vicaria per esercitare il suo ufficio. Il ministro provinciale conferisca per iscritto al custode le facoltà che gli vengono delegate e indichi quelle che riserva a sé.

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