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67 6. Avvenuta l’elezione o la nomina del ministro provinciale e dei consiglieri, i frati continuano ad esercitare i propri uffici fino a quando non sarà provveduto diversamente. Questa norma, con le debite differenze, vale anche per le custodie. N. 133 1. Per gravi motivi il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, può nominare il ministro provinciale e i consiglieri, dopo aver ottenuto per iscritto il voto consultivo di tutti i frati di voti perpetui della provincia. Però tale procedura non può essere applicata per due volte consecutive. 2. Fatta questa nomina, al momento opportuno si celebri il Capitolo provinciale per trattare i problemi. N. 134 1. È compito del vicario provinciale aiutare il ministro provinciale nelle attività che gli vengono affidate e, se assente o impedito il ministro provinciale, trattare gli affari della provincia, eccetto quelli che il ministro provinciale si è riservato. 2. Il vicario provinciale, qualora si rendesse vacante l’ufficio di ministro provinciale, è tenuto a ricorrere immediatamente al ministro generale e a governare la provincia fino a quando non riceverà disposizioni. 3. Se l’ufficio di ministro provinciale si rende vacante oltre diciotto mesi prima della scadenza naturale del mandato, il ministro generale con il consenso del suo Consiglio, avuto prima il voto consultivo di tutti i frati di voti perpetui della provincia, nomini il nuovo ministro, che governerà la provincia fino alla celebrazione del Capitolo. 4. Se il vicario provinciale è impedito, ne assume temporaneamente l’ufficio il consigliere che lo segue nell’ordine di elezione, come delegato del ministro provinciale. 5. Se si rende vacante l’ufficio di consigliere provinciale oltre un anno prima del Capitolo provinciale, il ministro generale con il consenso del proprio Consiglio, dopo aver consultato il ministro provinciale e il suo Consiglio, nomini un altro consigliere, che prenda il posto dell’ultimo consigliere. Se invece si rende vacante l’ufficio di vicario provinciale, si ricostituisca prima il numero dei consiglieri, poi il ministro provinciale con il suo Consiglio eleggano in forma collegiale e a scrutinio segreto un altro vicario provinciale dall’interno del Consiglio. Di questo si informi il ministro generale. N. 135 1. Il ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio, nomini, tra i frati di voti perpetui, il segretario provinciale, nonché gli altri ufficiali necessari per lo svolgimento del lavoro nella curia provinciale e, se ce ne sarà bisogno, anche per la direzione di altri speciali uffici.

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