BCCAP000000000000019ELEC
66 i criteri stabiliti dalle Ordinazioni dei Capitoli generali e dal Regolamento per la celebrazione del Capitolo della provincia. 2. Il Capitolo provinciale si può celebrare a suffragio diretto ovvero con la partecipazione di tutti i frati di voti perpetui, o per delegati, secondo quanto previsto dalle Ordinazioni dei Capitoli generali. Nel Capitolo per delegati i membri, riuniti in fraterna comunione, rappresentano tutta la provincia. 3. Tutti i frati professi perpetui che ne hanno il diritto sono obbligati a partecipare al Capitolo; se qualcuno di loro non può intervenire, lo comunichi al ministro provinciale, al quale spetta giudicare il caso. Solo i frati realmente presenti in Capitolo hanno diritto di voto. 4. Se il custode non può partecipare al Capitolo per ragioni gravi riconosciute dal ministro provinciale, oppure se il suo ufficio fosse vacante, prenda parte al Capitolo il primo o il secondo consigliere, secondo le possibilità. N. 131 1. Indetto il Capitolo provinciale per delegati, tutti i frati della Provincia e i frati di altre circoscrizioni dei quali si parla al n. 121,6, che a quella data sono professi perpetui, eccetto quelli che appartengono alle custodie o quelli che sono privati della voce attiva e passiva, eleggano i delegati e i sostituti. 2. I frati delle custodie eleggano i propri delegati e i loro sostituti. 3. I frati che partecipano di diritto, il numero dei delegati della provincia, delle custodie e il modo di eleggerli siano stabiliti dal Capitolo provinciale. N. 132 1. Nel Capitolo ordinario il ministro provinciale viene eletto secondo il Regolamento per la celebrazione del Capitolo, approvato dal Capitolo provinciale. 2. Il ministro provinciale può essere eletto consecutivamente solo per due mandati, fermo restando quanto previsto al n. 123,7 e nelle Ordinazioni dei Capitoli generali. 3. Seguendo il Regolamento predetto, si eleggano quattro consiglieri provinciali, eccetto che il ministro generale con il consenso del suo Consiglio non creda opportuno che se ne abbia un numero maggiore; di questi la metà può essere degli eletti nel Capitolo precedente. 4. Poi tra i consiglieri si elegga il vicario provinciale, il quale, in forza dell’elezione, diviene primo consigliere. 5. Il ministro provinciale eletto esercita l’ufficio come delegato del ministro generale fino a quando la sua elezione non sarà confermata. Se il ministro generale non conferma l’elezione, si procede a nuova elezione; in questa l’eletto non confermato non ha voce passiva.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz