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65 Capitolo generale, venga eletto come stabilito il nuovo vicario generale, senza poi eleggere un nuovo consigliere. 6. Se resta vacante l’ufficio di consigliere generale oltre un anno prima del Capitolo, il ministro generale e il suo Consiglio, consultata la Conferenza dei superiori maggiori del ceto capitolare al quale quel consigliere apparteneva, in forma collegiale ne eleggano un altro. N. 128 1. Per il retto ed efficace servizio dell’Ordine è di particolare aiuto al ministro generale e al suo Consiglio la curia generale. Tutti i frati che ne fanno parte, provenienti dalle diverse circoscrizioni, formano una fraternità locale immediatamente dipendente dal ministro generale e di fondamentale importanza per esprimere e promuovere l’unità dell’Ordine. 2. A tale scopo siano scelti frati idonei, che abbiano anche la dovuta competenza per il servizio da svolgere. Essi sono nominati dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio e svolgono il loro incarico secondo lo statuto della curia generale e le eventuali indicazioni date dal ministro generale. 3. Lo statuto della curia generale, approvato dal Capitolo generale, delinei la specificità di questa fraternità locale e precisi le competenze proprie dei diversi uffici e organismi. Articolo IV Il governo delle province N. 129 1. La prima autorità della provincia compete al Capitolo provinciale. 2. Il Capitolo provinciale ordinario sia indetto e convocato dal ministro provinciale dopo aver ottenuto il consenso del ministro generale udito il suo Consiglio, e si celebri con la frequenza indicata nelle Ordinazioni dei Capitoli generali. 3. Per esigenze particolari, oltre al Capitolo ordinario, il ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio e informato il ministro generale, può convocare un Capitolo straordinario, che non può essere elettivo. 4. Nel Capitolo provinciale, sia ordinario che straordinario, si trattino argomenti attinenti alla vita e all’attività della provincia e della custodia, sui quali tutti i frati devono essere precedentemente consultati. N. 130 1. Nel Capitolo provinciale, sia ordinario che straordinario, hanno voce attiva: il ministro generale, se presiede; il ministro provinciale e i consiglieri provinciali; i custodi; i frati professi perpetui della provincia, e i delegati delle custodie, secondo
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