BCCAP000000000000019ELEC

64 N. 126 1. Il vicario generale è il primo collaboratore del ministro generale e, se questi è assente, ne fa le veci. Se però il ministro generale è in qualunque modo reperibile, prima di prendere decisioni importanti il vicario generale lo consulti e si attenga alle disposizioni ricevute. 2. Sono comunque riservati al ministro generale la conferma dei ministri provinciali, la nomina dei visitatori generali e gli altri affari che egli stesso si sarà riservati. 3. Se il ministro generale è impedito di esercitare il suo ufficio, il vicario generale lo sostituisca in tutto nel governo dell’Ordine. Egli, a tempo opportuno, riferisca al ministro generale sugli atti principali e non operi contro le intenzioni e la volontà del ministro generale. Se l’impedimento è grave e si protrae oltre deu mesi, il vicario generale ricorra alla Sede Apostolica per le opportune disposizioni e per poter assumere gli affari riservati al ministro generale. 4. Se anche il vicario generale fosse impedito, faccia le veci del ministro generale il consigliere più anziano di professione tra quelli eletti nel Capitolo generale. Per il fatto stesso, tale consigliere è delegato per tutti gli atti di governo e per le facoltà proprie del ministro generale. Tuttavia, entro il tempo massimo di due mesi, egli è tenuto a ricorrere alla Sede Apostolica. N. 127 1. Restando vacante l’ufficio di ministro generale, gli succede il vicario generale che, quanto prima, ne informa la Sede Apostolica. 2. Se la sede di ministro generale rimane vacante nei tre anni precedenti la scadenza naturale del Capitolo generale, il vicario generale assume il pieno governo dell’Ordine fino alla fine del sessennio e, nel tempo stabilito, indice la celebrazione del Capitolo generale. 3. Se la sede di ministro generale resta vacante tra i tre e i due anni prima della scadenza naturale del Capitolo generale il vicario generale e i consiglieri, come stabilito dalle Costituzioni al n. 127,6, eleggano un nuovo consigliere da scegliere nella Conferenza del vicario generale. 4. Se la sede di ministro generale resta vacante oltre i tre anni dalla scadenza naturale del Capitolo generale, il vicario generale, entro tre mesi, convoca l’assemblea elettiva per l’elezione del ministro generale che assume il governo dell’Ordine fino alla scadenza naturale del sessennio. All’occorrenza la stessa assemblea elegga poi un nuovo consigliere e il vicario generale. La composizione dell’assemblea elettiva è determinata dalle Ordinazioni dei Capitoli Generali n. 8/14. 5. Se resta vacante l’ufficio di vicario generale oltre un anno prima del Capitolo, il ministro generale e il suo Consiglio, in forma collegiale, eleggano a scrutinio segreto tra i consiglieri un nuovo vicario generale; quindi eleggano un altro consigliere. Se invece tale ufficio resta vacante meno di un anno prima del

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz