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63 4. Nel Capitolo generale, sia ordinario che straordinario, hanno voce attiva: il ministro generale, il vicario generale, i consiglieri generali, l’ultimo ministro generale immediatamente dopo la scadenza del suo mandato e fino al successivo Capitolo generale ordinario compreso, i ministri provinciali, i custodi, il segretario generale, il procuratore generale, i delegati delle province e altri frati di professione perpetua secondo le norme stabilite nelle Ordinazioni dei Capitoli generali. 5. Se il ministro provinciale è impedito per una causa grave, conosciuta dal ministro generale, o il suo ufficio è vacante, al Capitolo vada il vicario provinciale. Se invece è impedito il custode, o il suo ufficio sia vacante, partecipi al Capitolo il primo consigliere. N. 125 1. Nel Capitolo generale, sia ordinario che straordinario, venga trattato quanto si riferisce alla fedeltà alle nostre sane tradizioni, al rinnovamento della nostra forma di vita, allo sviluppo dell’attività apostolica, nonché altri temi di grande importanza per la vita dell’Ordine, sui quali tutti i frati devono essere precedentemente consultati. 2. Nel Capitolo generale ordinario, secondo quanto è prescritto dal Regolamento per la celebrazione del Capitolo generale, si elegga per primo il ministro generale, che assume l’autorità su tutto l’Ordine e su tutti i frati. 3. Il ministro generale uscente può essere rieletto una sola volta per il sessennio immediatamente successivo, fermo restando quanto previsto al n. 123,7 delle Costituzioni. 4. Nell’elezione dei consiglieri generali il ministro generale uscente ha soltanto voce attiva. 5. Successivamente si eleggano, a norma dello stesso Regolamento per la celebrazione del Capitolo generale, i consiglieri generali secondo il numero stabilito dalle Ordinazioni dei Capitoli generali; di questi al massimo la metà possono essere fra gli eletti nel Capitolo precedente. 6. Fra i consiglieri si elegga il vicario generale, il quale, in forza dell’elezione, diviene primo consigliere. 7. A norma delle Costituzioni e secondo lo statuto della Curia generale approvato dal Capitolo generale, il compito dei consiglieri è di aiutare il ministro generale nel governo di tutto l’Ordine. 8. Il ministro generale e i suoi consiglieri risiedano a Roma. 9. I consiglieri generali, durante il loro ufficio, non hanno voce passiva nell’elezione dei ministri delle circoscrizioni.

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