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62 3. In vista del bene dell’Ordine, può esser fatta una consultazione previa sulle persone da eleggere; ma la consultazione è obbligatoria se si tratta di persone da nominare. 4. Se l’elezione ha bisogno di conferma, questa deve essere chiesta nel tempo utile di otto giorni . 5. I frati, come veri minori, non ambiscano le cariche; se però vi vengono chiamati dalla fiducia dei fratelli, non rifiutino ostinatamente il servizio di superiore o di altro ufficio. 6. Siccome noi siamo un Ordine di fratelli, secondo la volontà di san Francesco e la genuina tradizione cappuccina, tutti i frati di voti perpetui possono accedere a tutti gli uffici o incarichi, salvo quelli che derivano dall’ordine sacro. Ma l’ufficio di superiore può essere conferito validamente solo ai frati che hanno emesso la professione perpetua da almeno tre anni. 7. Quando si tratta di conferimento di uffici per elezione, nel nostro Ordine è ammessa la postulazione. L’accettazione della postulazione e la dispensa dall’impedimento competono all’autorità che ha la facoltà di conferma, cioè al ministro generale o al ministro provinciale; ma l’accettazione della postulazione del ministro generale compete all’autorità della Santa Sede. 8. Spetta al ministro generale accettare l’atto di rinuncia agli uffici di ministro provinciale, vicario provinciale, consigliere provinciale, custode generale e rispettivi consiglieri. Spetta al ministro provinciale accettare la rinuncia del custode e dei rispettivi consiglieri. 9. Per la rimozione dagli uffici che i frati esercitano nell’Ordine o anche al di fuori di esso, si osservino il diritto della Chiesa e le Ordinazioni dei Capitoli generali. La rimozione, anche quando non ha carattere penale, non comporta la concessione di un nuovo ufficio. Articolo III Il governo generale dell’Ordine N. 124 1. Il Capitolo generale, che è eminente segno e strumento dell’unità e della solidarietà di tutta la Fraternità riunita nei suoi rappresentanti, gode della suprema autorità nell’Ordine. 2. Il Capitolo ordinario, che viene indetto e convocato dal ministro generale, si celebri ogni sei anni nelle modalità indicate nelle Ordinazioni dei Capitoli generali e nel Regolamento per la celebrazione del Capitolo generale. 3. Oltre al Capitolo ordinario, per esigenze particolari, il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, può convocare un Capitolo straordinario.

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