BCCAP000000000000019ELEC

61 3. Spetta al ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, considerati il bene di tutto l’Ordine e le necessità delle circoscrizioni o dei singoli frati, ascoltati i superiori maggiori e i loro Consigli, aggregare i frati ad altra circoscrizione. 4. I ministri provinciali, in spirito di fraterna collaborazione, siano disponibili a venire incontro alle necessità sopra indicate, inviando i loro frati temporaneamente in altra circoscrizione. 5. Per mandare i frati a servizio di un’altra circoscrizione, si osservi quanto stabilito nelle Ordinazioni dei Capitoli generali. 6. Ogni frate esercita i diritti di voto in una sola circoscrizione dell’Ordine, eccetto che, per ragioni di ufficio o per altre ragioni, non gli competano anche altrove. Coloro che vengono inviati in un’altra circoscrizione per motivi di servizio esercitano i diritti di voto in quella circoscrizione a norma delle Ordinazioni dei Capitoli generali, non nella propria. Invece i frati che per altri motivi risiedono in un’altra circoscrizione, esercitano i propri diritti solo nella propria circoscrizione. Articolo II I superiori e gli uffici in genere N. 122 1. Sotto la suprema autorità del Sommo Pontefice, nell’Ordine sono superiori con potestà ordinaria propria: il ministro generale in tutto l’Ordine, il ministro provinciale nella sua provincia e il superiore locale o guardiano nella sua fraternità. 2. Sono superiori con potestà ordinaria vicaria: il vicario generale, il vicario provinciale, il custode e il vicario locale. 3. Tutti questi, eccetto il superiore locale e il suo vicario, sono superiori maggiori. 4. Ciò che in queste Costituzioni e nelle Ordinazioni dei Capitoli generali si dice dei ministri provinciali vale anche per i custodi, eccetto che risulti il contrario dalle deleghe ricevute o dalla natura della cosa o dal testo e contesto. 5. La potestà ordinaria vicaria non si estende a quei negozi che il diritto proprio riconosce esclusivi del superiore titolare dell’ufficio, a meno che per essi non sia stata data espressa delega. Se è impedito o vacante l’ufficio del ministro provinciale, il custode faccia riferimento al vicario provinciale. N. 123 1. Gli uffici nell’Ordine si conferiscono o per elezione o per nomina. 2. Nel conferire gli uffici i frati procedano con retta intenzione, semplicemente e secondo le norme del diritto.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz