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49 3. Coloro che vengono alle nostre case ordinariamente siano ricevuti nei parlatori; e questi siano disposti secondo le regole della semplicità, della prudenza e dell’ospitalità. 4. Secondo le norme stabilite dal Capitolo provinciale, possono essere ammessi nella fraternità i laici che desiderano partecipare più strettamente alla nostra vita sia nella preghiera che nella convivenza fraterna e nell’apostolato. 5. Le nostre fraternità non limitino la loro carità solo tra le pareti domestiche, ma si aprano piuttosto con sollecitudine evangelica alle necessità della gente, secondo la finalità particolare di ciascuna casa. N. 96 1. I mezzi di comunicazione sociale contribuiscono allo sviluppo della persona e ad estendere il Regno di Dio. La loro scelta e uso richiedono maturità di giudizio e moderazione, evitando ciò che è in contrasto con la fede, con la morale e con la vi-­‐‑ ta di consacrazione. 2. Tutta la fraternità, sotto la guida del guardiano, operi un attento discernimento sui mezzi di comunicazione sociale, affinché vengano protette la povertà, la vita di preghiera e il silenzio, la comunione fraterna e il lavoro, e, nel medesimo tempo, tali mezzi servano al bene e all’attività di tutti. 3. I frati, specialmente i ministri e i guardiani, provvedano a far conoscere, con mezzi adatti, ciò che di importante avviene nelle fraternità, nelle circoscrizioni e in tutto l’Ordine. N. 97 1 . I frati, prima di uscire di casa, chiedano il permesso del guardiano, secondo l’uso della propria circoscrizione 2. Per quanto riguarda i viaggi, ogni frate, prima di chiedere il permesso, ne esamini nella sua coscienza le motivazioni alla luce dello stato di povertà, della vita spiri-­‐‑ tuale e fraterna ed anche della testimonianza che si deve dare alla gente. 3. I ministri e i guardiani usino prudenza nel concedere i permessi di fare viaggi. 4. Nell’uso dei mezzi di trasporto i frati si ricordino del nostro stato di povertà e di umiltà. N. 98 1. Tutti i frati che vengono a noi siano accolti con fraterna carità e con animo lieto. 2. I frati che sono in viaggio, quando è possibile, si rechino volentieri nelle case dell’Ordine, almeno per passarvi la notte, e partecipino alla vita della fraternità conformandosi agli usi del luogo. 3. I frati, che sono mandati in altre province per la formazione o per altre ragioni, siano accolti dai ministri e guardiani e dalle fraternità locali come loro membri e si inseriscano in tutto nella fraternità, tenute presenti le norme del n.121,5 delle Co-­‐‑ stituzioni.

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