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44 N. 82 1. I frati, ciascuno nel proprio ufficio e incarico, si impegnino a perfezionare per tutta la vita la cultura spirituale, dottrinale e tecnica, e a coltivare le proprie attitudini, affinché il nostro Ordine possa corrispondere continuamente alla sua vocazione nella Chiesa. L'ʹimpegno intellettuale, pertanto, sia stimato come ogni altro lavoro. 2. Secondo la tradizione dell'ʹOrdine, i frati apprezzino il lavoro manuale e, nel ri-­‐‑ spetto dei compiti affidati a ciascuno, vi si dedichino volentieri per la propria cre-­‐‑ scita e per la comune utilità, soprattutto quando la carità o l'ʹobbedienza lo richie-­‐‑ dano. 3. I ministri e i guardiani, discernendo i doni e le doti dei singoli frati, l'ʹutilità della fraternità e della Chiesa, offrano ad essi l'ʹopportunità, per quanto è possibile, di acquisire competenza in settori particolari, fornendo volentieri tempo e mezzi a questo scopo. 4. Inoltre i ministri e i guardiani, per il bene della Chiesa, dell'ʹOrdine e dei frati stes-­‐‑ si, nell'ʹassegnare gli uffici e gli incarichi, abbiano anche cura di tenere presente l'ʹattitudine e la competenza di ognuno, e non li distolgano facilmente dalle attività nelle quali sono esperti, purché venga salvaguardata la vita fraterna e la disponibi-­‐‑ lità di tutti all'ʹobbedienza. N. 83 1. La nostra vita di povertà e minorità richiede che ciascuno di noi prenda parte, per quanto possibile, ai lavori domestici in spirito di fraterna comunione. Tale parteci-­‐‑ pazione favorisce la mutua dipendenza e l'ʹaiuto reciproco, qualifica la fraternità e conferisce credibilità alla nostra vita. 2. Il lavoro di ogni frate non lo dispensa dalla cura della casa e dai servizi quotidiani della fraternità; assumiamoli come parte integrante della nostra vita ordinaria. 3. I ministri e le fraternità prestino particolare attenzione a questa dimensione di semplicità domestica e di servizio feriale. 4. Solo quando è realmente necessario, ricorriamo per i lavori domestici all'ʹassunzio-­‐‑ ne di collaboratori esterni; la loro scelta sia condivisa il più possibile dalla fraterni-­‐‑ tà e ispirata a criteri di prudenza. Essi siano trattati con rispetto, cortesia, equità e a norma di legge. N. 84 1. Secondo le diverse condizioni delle circoscrizioni e in conformità alle norme date dal ministro con il consenso del suo Consiglio o dalla Conferenza dei superiori maggiori, nonché dall'ʹOrdinario del luogo, i frati possono lavorare anche presso gli estranei all'ʹOrdine, in quanto ciò è richiesto dallo zelo apostolico e dalla urgen-­‐‑ za di alleviare le nostre e altrui necessità.

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