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37 3. Procuriamo, soprattutto con il nostro lavoro, i mezzi e i sussidi necessari alla vita e all'ʹapostolato. 4. E se questi ci venissero a mancare, andiamo con fiducia alla mensa del Signore, se-­‐‑ condo le disposizioni della Chiesa universale e particolare. Mentre chiediamo agli uomini l'ʹelemosina, diamo loro testimonianza di fraternità, minorità, povertà e le-­‐‑ tizia francescana. N. 68 1. San Francesco, secondo il proprio carisma di povertà e di minorità nella Chiesa, comandò ai suoi di non accettare il denaro in nessun modo, in quanto segno di ricchezza, pericolo di avarizia e di dominio nel mondo. 2. Tuttavia, poiché per le mutate condizioni dei tempi l'ʹuso del denaro si è reso ne-­‐‑ cessario, i frati, volendo compiere la volontà del serafico Padre, usino il denaro so-­‐‑ lo come mezzo ordinario di scambio e di vita sociale necessario anche ai poveri, e secondo le prescrizioni del nostro diritto proprio. N. 69 1. I ministri e i guardiani che, in forza del loro ufficio, hanno il dovere di avere solle-­‐‑ cita cura delle necessità dei frati, usino il denaro per le necessità della vita e per le opere dell'ʹapostolato e della carità. 2. Tutti i frati, secondo le norme stabilite in ogni circoscrizione, hanno il dovere di render conto del denaro che è stato loro affidato per le necessità della vita. 3. Per tutti, tuttavia, sia per i ministri e i guardiani che per gli altri frati, l'ʹuso del de-­‐‑ naro deve essere sempre tale da non eccedere il modo che corrisponde veramente ai poveri. 4. Per rimanere fedeli alla povertà i frati non si rivolgano agli amici e ai parenti con la richiesta di denaro o di altre cose, né ricevano doni per loro uso esclusivo senza il permesso del guardiano o del ministro. N. 70 1. I ministri, con il consenso del loro Consiglio, possono ricorrere alle assicurazioni o ad altre forme di previdenza sociale, dove tali istituzioni sociali sono richieste o dalla pubblica autorità, sia ecclesiastica che civile, per tutti o per alcune categorie di persone, oppure se vi ricorrono comunemente i poveri di quella regione. 2. Evitino, però, accuratamente quelle assicurazioni che nella regione in cui dimora-­‐‑ no presentano carattere di lusso o di lucro. 3. È tuttavia opportuno che i ministri e i guardiani, come fa la gente di modeste con-­‐‑ dizioni, depositino il denaro veramente necessario presso banche o altri simili isti-­‐‑ tuti, osservando quanto prescritto dal nostro diritto proprio. 4. Non ricevano però fondazioni, legati perpetui ed eredità con diritti ed oneri perpe-­‐‑ tui.

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