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21 4. Compiuto il tempo per il quale fu emessa la professione, il frate può lasciare l’Ordine. Per giusti motivi, il ministro competente, udito il suo Consiglio, può escluderlo dalla rinnovazione dei voti temporanei o non ammetterlo alla profes-­‐‑ sione perpetua. 5. Si osservino tutti gli altri prescritti del diritto universale riguardanti la professione, specialmente circa la disposizione dei beni prima della professione temporanea e perpetua. N. 35 1. Durante la celebrazione della prima professione si consegna il nostro abito religio-­‐‑ so, benché i novizi abbiano ricevuto prima i “panni della prova”. 2. Secondo la Regola e l’uso dell’Ordine, il nostro abito consiste nella tonaca di color castano con il cappuccio, del cingolo e dei sandali o, per giusto motivo, delle scar-­‐‑ pe. Circa la consuetudine di portare la barba, si applichi il criterio della pluriformi-­‐‑ tà. 3. Ricordandoci che san Francesco indossò un abito di penitenza a forma di croce, portiamo anche noi l’abito come richiamo alla conversione, segno della consacra-­‐‑ zione a Dio e della nostra appartenenza all’Ordine. Con ciò esprimiamo anche la nostra condizione di frati minori, facendo in modo che anche le vesti che indos-­‐‑ siamo siano una testimonianza di povertà. 4. Rivestiti di Cristo, mite ed umile, dobbiamo essere minori, non falsi, ma realmente tali: nel cuore, nelle parole e nelle opere, perché i segni di umiltà che presentiamo esternamente giovano poco alla salvezza delle anime, se noi stessi non siamo ani-­‐‑ mati dallo spirito di umiltà. 5. Perciò, seguendo l’esempio di san Francesco, impegniamoci con tutte le forze a di-­‐‑ ventare buoni e non soltanto ad apparire tali, ad essere coerenti nel parlare e nell’agire. Considerandoci “minori e sottomessi a tutti”, come ammonisce la Rego-­‐‑ la, riserviamo agli altri stima e onore. N. 36 1. Il ministro provinciale e, per mandato speciale, anche gli altri dei quali si è detto al numero 20, hanno la facoltà di dimettere il postulante o il novizio ritenuto non idoneo alla nostra vita. 2. Per un grave motivo che non ammetta dilazione, ha la stessa facoltà sia il maestro dei novizi sia quello dei postulanti, con il consenso però del Consiglio della frater-­‐‑ nità. Di ciò deve essere subito informato il ministro competente. 3. Il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, può concedere ad un frate di voti temporanei, se questi lo chieda per gravi motivi, l’indulto di uscire dall’Ordine. Ciò comporta, per diritto stesso, la dispensa dai voti e da tutti gli ob-­‐‑ blighi derivanti dalla professione.

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