BCCAP000000000000019ELEC

20 Articolo V La professione della nostra vita N. 33 1. Meditiamo spesso quanto è grande la grazia della professione religiosa. Per mezzo di essa, a nuovo e speciale titolo, abbracciamo, a lode della gloria della SS. Trinità, una vita che ci sospinge verso la perfezione della carità; e, consacrati fermamente al servizio di Dio, lo adoriamo in spirito e verità. 2. Nella consacrazione religiosa lo Spirito Santo ci unisce con una peculiare alleanza a Cristo, ci rende partecipi della realtà del mistero di Cristo, unito da vincolo in-­‐‑ dissolubile con la Chiesa sua Sposa, ci pone in uno stato di vita che preannunzia la futura risurrezione e la gloria del Regno celeste. 3. Per raccogliere in questa consacrazione frutti più abbondanti della grazia battesi-­‐‑ male, ci obblighiamo a praticare i consigli evangelici secondo la Regola e le Costi-­‐‑ tuzioni. 4. Intendiamo così liberarci dagli impedimenti che ci possono distogliere dalla carità perfetta, dalla libertà spirituale e dalla perfezione del culto divino. 5. Per mezzo della professione, infine, mentre godiamo di uno speciale dono di Dio nella vita della Chiesa, cooperiamo con la nostra testimonianza alla sua missione di salvezza. 6. Esortiamo perciò i frati a prepararsi alla loro professione con grande diligenza, at-­‐‑ traverso un’intensa vita sacramentale, specialmente eucaristica, una fervente pre-­‐‑ ghiera e gli esercizi spirituali. Ciò sia fatto più intensamente e in modo particolare prima della professione perpetua. N. 34 1. Terminato il noviziato e verificata l’idoneità del novizio, viene emessa, per il tem-­‐‑ po da determinarsi dal ministro in accordo con lo stesso novizio, la professione temporanea dei voti, da rinnovarsi spontaneamente fino alla professione perpetua. Se permane il dubbio sull’idoneità del novizio, il ministro può prolungare il tempo di prova, ma non oltre sei mesi. Se poi il novizio non sarà ritenuto idoneo, venga dimesso. 2. Il tempo della professione temporanea non deve essere inferiore a tre anni, né su-­‐‑ periore a sei. Se si ritiene opportuno, può essere prolungato, purché il tempo in cui il frate è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente i nove anni. 3. Se il frate è giudicato idoneo e spontaneamente lo richieda, la professione perpe-­‐‑ tua si emette nel tempo determinato dal ministro, udito lo stesso profitente. Ciò avvenga sempre dopo un triennio completo di professione temporanea e mai pri-­‐‑ ma che il profit ente abbia compiuto il ventunesimo anno di età. Mediante la pro-­‐‑ fessione perpetua il frate è definitivamente incorporato nella Fraternità dell’Ordine con tutti i diritti e i doveri, a norma delle Costituzioni.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz