BCCAP000000000000019ELEC

12 h) trattandosi di accogliere chierici secolari o persone provenienti da altro istitu-­‐‑ to di vita consacrata, da una società di vita apostolica o da un seminario, op-­‐‑ pure della riammissione di un nostro candidato, si osservino le prescrizioni del diritto universale. N. 19 1. Cristo, nostro sapientissimo Maestro, rispondendo al giovane che gli aveva mani-­‐‑ festato il desiderio di ottenere la vita eterna, disse che se voleva essere perfetto, vendesse prima tutti i suoi beni, li distribuisse ai poveri e poi lo seguisse . 2. Francesco, imitatore di Cristo, non solo adempì nella sua vita il consiglio del Mae-­‐‑ stro, ma lo insegnò anche a coloro che accoglieva e lo pose nella Regola come norma da osservare. 3. Perciò i ministri e i guardiani facciano conoscere e spieghino le suddette parole del santo Vangelo ai candidati che vengono al nostro Ordine spinti dall’interiore amo-­‐‑ re di Cristo, affinché, a suo tempo, prima della professione perpetua, rinunzino ai loro beni, preferibilmente a favore dei poveri. 4. I candidati si preparino interiormente alla futura rinunzia dei beni e si dispongano al servizio del prossimo, specialmente dei poveri. 5. I frati poi, come vuole la Regola, evitino di ingerirsi in qualsiasi modo in questi af-­‐‑ fari. 6. I candidati, inoltre, siano decisi a mettere a disposizione di tutta la fraternità le ri-­‐‑ sorse della loro intelligenza e della loro volontà, nonché gli altri loro doni di natu-­‐‑ ra e di grazia per svolgere i compiti che saranno loro affidati per il servizio del po-­‐‑ polo di Dio. N. 20 1. Ammettere al postulato, al noviziato e alla professione, oltreché al ministro gene-­‐‑ rale, in ciascuna provincia compete al ministro provinciale, che può delegare que-­‐‑ sta facoltà al vicario provinciale e al custode. 2. Questi ministri, prima di ammettere i candidati al noviziato, consultino il proprio Consiglio oppure tre o quattro frati nominati dallo stesso Consiglio; invece per po-­‐‑ terli ammettere alla prima professione e a quella perpetua hanno bisogno del con-­‐‑ senso del loro Consiglio. 3. Se il caso lo richiede, si consultino anche coloro che hanno una particolare compe-­‐‑ tenza in materia. N. 21 1. Spetta al maestro dei novizi compiere l’atto o il rito di ricevere i novizi, a meno che il ministro provinciale disponga diversamente.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz