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113 4. I ministri, una volta durante il triennio, inviino al rispettivo superiore una relazione sullo stato della propria circoscrizione. 12/1 Spetta al Capitolo generale, con il consenso dei due terzi dei vocali, sia approvare le norme delle Ordinazioni dei Capitoli generali, sia integrarle, cambiarle, derogarvi o abrogarle, secondo le esigenze dei tempi e del rinnovamento, mantenendosi nel solco della nostra tradizione. Allo stesso Capitolo generale compete l’interpretazione autenti-­‐‑ ca delle Ordinazioni dei Capitoli generali. 12/2 1. La dispensa temporanea dalle disposizioni disciplinari delle Costituzioni per tutta una provincia è riservata al ministro generale, quella per tutta una fraternità locale al proprio diretto ministro. 2. Spetta al ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, dispensare tempora-­‐‑ neamente, per ogni singolo caso, dall’osservanza delle Ordinazioni dei Capitoli genera-­‐‑ li. Agli altri ministri secondo le competenze stabilite nelle stesse Ordinazioni dei Capito-­‐‑ li generali. 12/3 Spetta al ministro provinciale o al custode, con il consenso del rispettivo Consiglio, ap-­‐‑ provare statuti o norme particolari per le singole fraternità o case.

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