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112 8/30 Partecipano alle assemblee delle Conferenze i rappresentanti delle delegazioni e delle domus presentiae del territorio. Vi partecipano di diritto anche i consiglieri generali delegati dal ministro generale. Tutti questi non hanno diritto di voto. 8/31 Per sviluppare il senso di fraternità e la maggior condivisione possibile nell’Ordine, le Conferenze favoriscano e promuovano occasioni e organismi di collaborazione tra di loro. 8/32 I presidenti delle Conferenze, convocati dal ministro generale, si riuniscano con lo stesso ministro generale e suo Consiglio almeno ogni due anni. C APITOLO X LA NOSTRA VITA IN OBBEDIENZA 10/1 1. Il ministro generale durante il periodo del suo ufficio visiti tutti i frati, personalmente o per mezzo di altri, prima di tutto per mezzo dei consiglieri generali. 2. Gli altri ministri facciano la visita a tutte le fraternità del loro territorio almeno due volte nel triennio. 3. Le custodie, oltre alla visita del custode, ogni tre anni vengano visitate dal ministro provinciale. 4. Inoltre il ministro generale, quando se ne offre l’occasione, visiti i frati delle diverse nazioni e qualche volta intervenga alle assemblee delle Conferenze dei superiori mag-­‐‑ giori. 5. Anche gli altri ministri, attenti alle persone e alle opere, colgano volentieri l’occasione di incontrare i frati. 10/2 1. Al termine della visita, il visitatore delegato ne invii la relazione completa al rispetti-­‐‑ vo ministro. 2. I frati accolgano con spirito di obbedienza le indicazioni date dopo la Visita e cerchi-­‐‑ no di attuarle fedelmente. Sulle stesse indicazioni si facciano adeguate verifiche comu-­‐‑ nitarie. 3. I guardiani e i ministri, a tempo opportuno, rendano conto al proprio superiore im-­‐‑ mediato di quanto è stato attuato. Allo stesso modo riferiscano di come è stato eseguito quanto dalle Costituzioni è demandato ai Capitoli delle province o ai superiori.

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