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108 8/10 1. La preparazione del Capitolo generale e la consultazione dei frati sui temi da trattare in esso avvenga a norma del Regolamento per la celebrazione del Capitolo Generale. 2. Il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, prepara un elenco di temi da trattare informandone tempestivamente tutti i capitolari. È lo stesso Capitolo generale, però, che deve decidere gli argomenti da trattare. 8/11 Nel Capitolo generale si eleggono nove consiglieri. 8/12 1. Se il ministro generale fosse eletto fuori del Capitolo, il Capitolo venga sospeso finché non arrivi in Capitolo il nuovo ministro generale. 2. I consiglieri generali, eletti fuori del Capitolo, diventano, ipso facto, membri del Capitolo. 8/13 1. Per il servizio all’Ordine nella curia generale sono istituiti alcuni uffici e organismi, quali: -‐‑ la Segreteria generale dell’Ordine; -‐‑ la Procura generale per trattare gli affari dell’Ordine presso la Santa Sede; -‐‑ la Postulazione generale per le cause presso la Congregazione dei Santi; -‐‑ il Segretariato generale per la formazione; -‐‑ il Segretariato generale per la evangelizzazione, l’animazione e la cooperazione mis-‐‑ sionaria; -‐‑ l’Ufficio di assistenza generale dell’Ordine Francescano Secolare; -‐‑ l’Ufficio di assistenza per le monache e per gli istituti aggregati all’Ordine cappuccino; -‐‑ l’Ufficio di Giustizia, Pace ed Ecologia; -‐‑ l’Archivio generale; -‐‑ la Biblioteca centrale; -‐‑ l’Economato generale; -‐‑ gli Uffici della Comunicazione, della Statistica e del Protocollo. 2. Salvo quanto previsto dalle Costituzioni e osservando le decisioni dei Capitoli generali, il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, secondo il bisogno e la opportunità, può istituire altri uffici e organismi della curia generale, come anche sopprimere o modificare quelli esistenti.
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