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107 8/4 I ministri, in casi eccezionali, non sono tenuti a convocare il proprio Consiglio, se si tratta soltanto di sentirne il parere. Possono invece chiederlo fuori di riunione in modo adatto. Negli atti del Consiglio deve risultare il parere richiesto e la decisione presa dal ministro. Allo stesso modo si può agire quando si tratta di ascoltare altre persone. 8/5 1. Perché si possa procedere al voto per postulazione, almeno un terzo degli aventi diritto lo deve chiedere per iscritto al presidente del Capitolo. In tutti gli altri casi il voto per postulare deve considerarsi nullo. 2. La postulazione ha valore soltanto se il candidato nel primo scrutinio ottiene i due terzi dei voti dei vocali presenti. In caso contrario, escluse nuove postulazioni, si cominciano di nuovo le votazioni in modo normale dal primo scrutinio. 8/6 1. Un ministro può essere rimosso dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio, per grave causa, tra cui la ripetuta negligenza o violazione dei propri doveri anche dopo l’ammonizione, o una cattiva amministrazione. 2. Il guardiano, come anche il delegato, può essere rimosso dal ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio per giusta causa, cioè se lo richiede il bene comune della fraternità sia locale che provinciale e della Chiesa particolare. 8/7 Il Capitolo, ad ogni livello, è un organo collegiale temporaneo ed esercita la propria autorità secondo le competenze che gli sono riconosciute dalle Costituzioni. 8/8 Per permettere la partecipazione di frati qualificati, che altrimenti non potrebbero partecipare al Capitolo generale, né come delegati delle loro province né come membri ex officio, ogni Conferenza scelga un fratello laico professo perpetuo come delegato. La modalità di tale scelta sia stabilita dagli statuti delle Conferenze. 8/9 1. Indetto il Capitolo generale, in ogni provincia ogni cento frati professi, tutti i frati di voti perpetui eleggano un delegato al Capitolo generale e il suo sostituto. 2. Questa elezione si faccia nel modo stabilito dal Capitolo provinciale e se ne pubblichi l’esito almeno tre mesi prima del Capitolo generale.

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