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106 C APITOLO VIII IL GOVERNO DEL NOSTRO ORDINE 8/1 Per l’erezione, la soppressione e l’unificazione delle province si tenga conto delle situazioni locali e si valutino almeno i seguenti aspetti: -­‐‑ un gruppo di frati e di fraternità in grado di sostenere con efficacia, direttamente o attraverso la solidarietà dell’Ordine, la vita e le attività dei frati nelle diverse espressioni, sia all’interno che nell’apertura alle necessità dell’Ordine e della Chiesa; -­‐‑ la capacità di assumere, anche in collaborazione con altre circoscrizioni, gli impegni di animazione vocazionale, di formazione e di apostolato; -­‐‑ le necessità materiali ed economiche. Si valuti in particolare: -­‐‑ il senso di appartenenza dei frati alla fraternità, nei suoi vari livelli; -­‐‑ la possibilità di provvedere alle responsabilità nel governo e un effettivo ricambio negli uffici; -­‐‑ la capacità di assumere l’impegno missionario; l’unità geografica e linguistica, per quanto possibile. 8/2 1. Per circostanze particolari il ministro generale, osservate le condizioni per la variazione delle circoscrizioni, può costituire una federazione di più province, con uno statuto proprio. 2. La federazione comporta l’unificazione del governo: un unico ministro provinciale, con il suo Consiglio, che ha giurisdizione su tutte le province federate. 8/3 1. Quando si tratta di venire incontro alle necessità di qualche circoscrizione temporaneamente, cioè non oltre un triennio, i ministri provinciali hanno la facoltà di mandarvi i propri frati senza dover ricorrere al ministro generale. Tale limitazione di tempo non ha valore per il servizio prestato in una circoscrizione che dipende dalla propria. Per gli altri servizi che si prevede si protrarranno oltre un triennio o che si desidera continuare dopo che è trascorso il triennio, si devono chiedere le lettere obbedienziali al ministro generale. 2. Il diritto di voto, di cui si parla al n. 121,6 delle Costituzioni, non si esercita più nella propria circoscrizione, ma nella circoscrizione per la quale si presta servizio, salvo quanto disposto per le delegazioni; ciò comunque partendo dalla fine del primo anno di servizio.

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