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105 6/9 Il ministro generale deve procedere collegialmente con il suo Consiglio per aggregare un istituto di vita consacrata. 6/10 In segno di corresponsabilità, si consulti il direttivo delle rispettive fraternità dell’Ordine Francescano Secolare sia per la nomina degli assistenti che per l’erezione delle fraternità del medesimo Ordine. C APITOLO VII LA NOSTRA VITA DI PENITENZA 7/1 1. Oltre a quanto previsto dalle Costituzioni, spetta al Capitolo di ogni circoscrizione stabilire ulteriori norme sia per i giorni di digiuno e di astinenza sia per le modalità del digiuno. 2. Ugualmente, nelle singole circoscrizioni, i Capitoli, secondo le circostanze di luogo e di tempo, stabiliscano le norme opportune riguardo ad altre forme di penitenza comu-­‐‑ nitaria. 7/2 Se un frate si è reso colpevole verso una persona o istituzione ecclesiastica o sociale, per la stessa legge della carità, che richiede giustizia e tutela dei diritti di tutte le persone, specialmente delle più vulnerabili, aiutiamolo ad assumersene la responsabilità, a ripa-­‐‑ rare il male fatto e ad accettare le conseguenze canoniche e civili del suo comportamen-­‐‑ to. La responsabilità di un delitto, infatti, è di chi lo compie. 7/3 I ministri e i guardiani, al fine di prevenire il peccato, sollecitino i frati ad osservare in tutto il nostro diritto proprio e quello della Chiesa, come anche le leggi degli ordina-­‐‑ menti civili. Ma se un frate commette un delitto, o vi è pericolo di reiterazione dello stesso, i ministri pongano in atto tutte le misure idonee possibili, inclusa la cooperazio-­‐‑ ne con le autorità civili, affinché ciò non possa più accadere. In ogni caso, anche al frate che pecca o è sospettato di un delitto siano sempre riconosciuti i diritti e le protezioni di cui gode ogni persona accusata. La nostra collaborazione con le autorità civili non sia, comunque, in contrasto con le norme divine e canoniche.

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