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103 4/15 1. Nelle province e custodie si costituisca il Consiglio economico, di cui al can. 1280 del CIC, e si raccomanda di costituire una o più commissioni economiche, il cui compito sa-­‐‑ rà di dare consigli nell'ʹamministrazione dei beni, nella costruzione, manutenzione e alienazione delle case. 2. Tali commissioni sono istituite dal Capitolo, il quale ne determina anche la compe-­‐‑ tenza. Ma i loro membri, che in parte possono essere laici, sono nominati dal ministro con il consenso del suo Consiglio. 4/16 1. Consultati i ministri, o se occorre, le Conferenze dei superiori maggiori, il ministro generale con il consenso del suo Consiglio stabilisca, secondo il diverso valore delle monete, il limite oltre il quale i ministri sono tenuti a chiedere il consenso del Consiglio o il permesso dell’autorità superiore per contrarre validamente obbligazioni, per aliena-­‐‑ re beni e per fare spese straordinarie. Tali autorizzazioni debbono essere date per iscrit-­‐‑ to. 2. Il ministro, con il consenso del suo Consiglio, si comporti allo stesso modo, con le do-­‐‑ vute differenze, riguardo ai guardiani della propria circoscrizione. 3. Vengono considerate straordinarie quelle spese che non sono necessarie né al mini-­‐‑ stro per esercitare il suo ufficio o per il servizio ordinario dei frati, né al guardiano per quelle cose che non riguardano la cura ordinaria della fraternità a lui affidata. C APITOLO V IL NOSTRO MODO DI LAVORARE 5/1 Spetta ai Capitoli delle singole circoscrizioni adottare norme adeguate e conformi al cri-­‐‑ terio della equità fraterna circa le ferie e il tempo libero. C APITOLO VI LA NOSTRA VITA IN FRATERNITÀ 6/1 Nelle circoscrizioni, quando si ritiene utile, si abbia una infermeria comune. 6/2 1. Dove per circostanze particolari non si può osservare la clausura, il ministro con il consenso del suo Consiglio provvederà con norme adatte alle situazioni locali.

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