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102 2. Ultimata la costruzione, il guardiano non costruisca e non demolisca nulla e non fac-­‐‑ cia ampliamenti agli edifici, senza consultare il Capitolo locale, senza il consenso dei consiglieri e il permesso del ministro. 3. Il guardiano, ottenuto nei casi di maggiore importanza il consenso dei consiglieri, provveda con cura alla manutenzione della casa e alla conservazione delle cose. 4/10 L'ʹufficio di economo, nelle case più grandi, sia ordinariamente distinto da quello di guardiano. 4/11 Nelle singole circoscrizioni, o se sarà opportuno anche ad altro livello, si curi la forma-­‐‑ zione e l'ʹaggiornamento dei frati nell'ʹamministrazione economica. 4/12 1. Tutti gli economi, gli amministratori e i guardiani, nel tempo e nel modo stabiliti dai ministri, rendano esattamente conto dell'ʹamministrazione ai loro superiori e alla frater-­‐‑ nità. 2. In occasione della relazione triennale, i ministri provinciali, con un documento firma-­‐‑ to dal loro Consiglio, rendano fedele conto al ministro generale della situazione econo-­‐‑ mica della provincia affinché si possa opportunamente provvedere alle necessità e vigi-­‐‑ lare efficacemente sull'ʹosservanza della povertà. 3. Anche i custodi presentino la relazione economica al loro ministro, firmata dai consi-­‐‑ glieri. 4. Il ministro generale dia relazione dello stato economico dell'ʹOrdine al Capitolo gene-­‐‑ rale, nel modo da stabilirsi dal Capitolo stesso. Ugualmente facciano gli altri ministri nei loro rispettivi Capitoli. 4/13 Per modificare le disposizioni o per porre qualsiasi atto di amministrazione straordina-­‐‑ ria circa i beni temporali che superi i limiti di propria competenza, è necessario il per-­‐‑ messo dell'ʹimmediato Superiore maggiore. 4/14 1. Per l'ʹamministrazione dei beni l'ʹOrdine predisponga uno statuto che deve essere ap-­‐‑ provato dal Capitolo generale. 2. Le circoscrizioni o gruppi di circoscrizioni o anche le Conferenze, secondo l'ʹopportu-­‐‑ nità, si dotino di analoghi statuti che devono essere approvati dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio.

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