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101 coscrizione abbia una amministrazione economica centralizzata. A questo scopo è utile che, ai vari livelli, si predispongano i bilanci preventivi. 2. In ogni circoscrizione il Capitolo decida quanto è necessario per la gestione ordinaria della stessa circoscrizione e a quanto debbono ammontare le sue riserve per le spese straordinarie ad intra (manutenzione degli stabili, malati, assicurazioni del personale, formazione) e per la solidarietà ad extra (missioni e carità). Il denaro eccedente i bisogni ordinari e straordinari di una circoscrizione venga generosamente messo a disposizione dell'ʹOrdine, della Chiesa e dei poveri. 3. Spetta ai ministri con il consenso del loro Consiglio costituire i fondi o riserve finan-­‐‑ ziarie come indicato al § 2. Il reddito realizzato da tali investimenti sia utilizzato secon-­‐‑ do gli scopi delle riserve stesse. Ogni investimento, sia sotto forma di beni immobili che di denaro o altri strumenti finanziari, deve essere regolato e sottoposto al giudizio di principi etici coerenti con la dottrina sociale della Chiesa. 4/5 Osservate le disposizioni per l’amministrazione dei beni temporali, spetta al ministro generale o al ministro provinciale con il consenso del proprio Consiglio disporre dei be-­‐‑ ni superflui rispettivamente delle province o delle custodie. 4/6 Spetta al Capitolo provinciale stabilire norme sull'ʹuso dei beni delle fraternità soppres-­‐‑ se, salvi la volontà dei fondatori o degli offerenti e i diritti legittimamente acquisiti. Se invece si tratta di beni di una circoscrizione soppressa, è competente il ministro genera-­‐‑ le, il quale deve provvedere collegialmente con il proprio Consiglio, sentiti la Conferen-­‐‑ za e i ministri interessati con i loro consiglieri. 4/7 La solidarietà economica nell'ʹOrdine sia regolata da apposito statuto, nel quale vengono definiti i rapporti fra le circoscrizioni e le Conferenze, tra di loro e con tutta la nostra Fraternità. Tale statuto sia approvato dal Capitolo generale. 4/8 Le singole circoscrizioni, periodicamente, si interroghino sulle entità immobiliari di cui dispongono, procedendo alla alienazione o alla cessione di uso dei beni non necessari, osservate le norme del diritto universale e particolare. Dove possibile, ciò sia fatto in dialogo con le circoscrizioni vicine e con la Conferenza. A tale scopo il ministro generale con il suo Consiglio dia opportune indicazioni. 4/9 1. Spetta la ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio, osservate le norme del diritto, costruire, acquistare e vendere le nostre case.

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