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100 3/4 I periodi di ritiro siano talvolta lodevolmente organizzati in vario modo, tenuto conto della diversità degli uffici. 3/5 Spetta al Capitolo provinciale o alla Conferenza dei superiori maggiori decidere circa l’opportunità di istituire le fraternità di ritiro e di contemplazione e provvedere riguar-­‐‑ do al loro governo. C APITOLO IV LA NOSTRA VITA IN POVERTÀ 4/1 Le singole circoscrizioni o gruppi di circoscrizioni individuino e realizzino particolari modalità di presenza tra i poveri. 4/2 1. I ministri e i guardiani, entro i limiti della propria competenza e ottemperando al di-­‐‑ ritto universale, personalmente o per mezzo di altri, possono porre gli atti civili relativi ai beni temporali, se e in quanto ciò sia necessario per i frati o per le attività a noi affida-­‐‑ te. 2. Tutti i beni temporali appartenenti all’Ordine sono beni ecclesiastici da amministrare secondo il diritto universale e proprio, rispettate anche le leggi civili. Si stabilisca in modo che gli enti civilmente riconosciuti siano anche enti ecclesiastici. Quando ciò non sia possibile, i ministri designino le persone fisiche o giuridiche, a no-­‐‑ me delle quali vengano registrati davanti alla legge civile i beni dell’Ordine. In questo caso si provveda, con forma appropriata, ad assicurare che i beni intestati civilmente a persone fisiche o giuridiche siano comunque beni ecclesiastici e ugualmente sottoposti alle norme canoniche. 4/3 I ministri, in casi particolari, possono autorizzare amministrazioni individuali del dena-­‐‑ ro, ma per un tempo limitato. La durata e la modalità di rendiconto siano indicate nel permesso, che deve essere rilasciato per scritto. 4/4 1. Il ministro, consultato il Capitolo locale, con il consenso del suo Consiglio, stabilisca il tetto massimo che ogni fraternità può gestire e dia le opportune disposizioni circa il de-­‐‑ naro non necessario per i bisogni della stessa fraternità locale. È opportuno che ogni cir-­‐‑

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