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93 N. 138 1. Appartengono alla custodia tutti i frati che ad essa sono stati aggregati, o che vi sono stati mandati a tempo determinato dall’autorità competente e i frati che in essa hanno emesso la professione, anche se, per motivi di formazione o per altra causa, vivono altrove. 2. Nell’esercizio dell’apostolato la custodia si prenda assidua cura delle vocazioni. Per questo, insieme alla testimonianza di un coerente stile di vita, sviluppi un’attività pastorale attenta alle reali esigenze delle persone e alle varie necessità del luogo. 3. La provincia, secondo le sue possibilità, invii nella custodia ad essa affidata tanti religiosi quanti sono richiesti dalle necessità della stessa custodia. Favorisca anche espressioni di effettiva collaborazione reciproca e di servizio tra i frati di diverse circoscrizioni. 4. Nello scegliere i religiosi da inviare o da richiamare, il ministro provinciale, consultato il custode e il suo Consiglio, tenga in considerazione le particolari attitudini dei frati in relazione alle condizioni dei luoghi, alla formazione dei giovani e all’apostolato da esercitare nella custodia. Similmente anche il custode agisca in accordo con il ministro provinciale. 5. Il custode, tenuto conto delle necessità, sentito il proprio Consiglio e con il consenso del ministro provinciale, può stipulare opportune convenzioni con altre circoscrizioni o Conferenze dei superiori maggiori. Queste convenzioni dovranno essere confermate dal ministro provinciale, e se il caso lo richiede, dal ministro generale. Articolo VI Il governo della fraternità locale N. 139 1. Celebrato il Capitolo provinciale, a tempo opportuno, il ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio e, per quanto è possibile, ascoltati i frati, costituisca le fraternità locali e in ognuna nomini il guardiano e il vicario. I frati cui si ritiene di conferire tali uffici siano previamente consultati. 2. Allo stesso modo, considerate le circostanze particolari, vengano costituite le fraternità e il rispettivo guardiano e vicario nelle custodie.

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