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92 conferma l’elezione, si procede a nuova elezione; in questa l’eletto non confermato non ha voce passiva. 6. Dal momento della conferma della sua elezione, il custode acquisisce la potestà ordinaria vicaria per esercitare il suo ufficio. Il ministro provinciale conferisca per iscritto al custode le facoltà che gli vengono delegate e indichi quelle che riserva a sé. 7. Con il previo consenso del ministro provinciale il custode può convocare il Capitolo straordinario. È opportuno che anche questo Capitolo sia presieduto dal ministro provinciale, il quale ha voce attiva. 8. Il Capitolo della custodia prepari il proprio Regolamento e lo statuto della custodia, che devono essere approvati dal ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio. Gli argomenti da trattare nel Capitolo della custodia siano concordati tra il ministro provinciale e il custode, consultati i rispettivi Consigli. 9. Se il custode è assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere o, in successione, il consigliere che segue nell’ordine dell’elezione. Al consigliere che assume temporaneamente l’ufficio di custode, il ministro provinciale deve conferire le opportune deleghe o, potendo, il custode, se ha facoltà di subdelegare. 10. Se per qualunque motivo è vacante l’ufficio di consigliere, il fatto venga notificato al ministro provinciale, il quale procede per analogia con i l n. 134,5 . 11. Con la licenza del ministro generale, per gravi motivi il ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio, può nominare il custode e i suoi consiglieri, dopo aver ottenuto per iscritto il voto consultivo dei frati della custodia. Però tale procedura non può essere applicata per due volte consecutive. N. 137 1. Il custode convochi i suoi consiglieri più volte all’anno. Egli ha bisogno del loro parere o del loro consenso tutte le volte che, a norma delle Costituzioni, il ministro provinciale ha bisogno del parere o del consenso del suo Consiglio. 2. Proponga al ministro provinciale le iniziative che comportano oneri di notevole entità per la custodia o per la provincia. 3. Per l’apertura di nuove case, il cambio d’uso di case già esistenti o il trasferimento di case di formazione richieda l’autorizzazione del ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio.

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