BCCAP000000000000015ELEC
87 proprie del ministro generale. Tuttavia, entro il tempo massimo di due mesi, egli è tenuto a ricorrere alla Sede Apostolica. N. 127 1. Restando vacante l’ufficio di ministro generale, gli succede il vicario generale che, quanto prima, ne informa la Sede Apostolica. 2. Se la sede di ministro generale rimane vacante nei tre anni precedenti la scadenza naturale del Capitolo generale, il vicario generale assume il pieno governo dell’Ordine fino alla fine del sessennio e, nel tempo stabilito, indice la celebrazione del Capitolo generale. 3. Se la sede di ministro generale resta vacante tra i tre e i due anni prima della scadenza naturale del Capitolo generale il vicario generale e i consiglieri, come stabilito dalle Costituzioni al n. 127,6 , eleggano un nuovo consigliere da scegliere nella Conferenza del vicario generale. 4. Se la sede di ministro generale resta vacante oltre i tre anni dalla scadenza naturale del Capitolo generale, il vicario generale, entro tre mesi, convoca l’assemblea elettiva per l’elezione del ministro generale che assume il governo dell’Ordine fino alla scadenza naturale del sessennio. All’occorrenza la stessa assemblea elegga poi un nuovo consigliere e il vicario generale. La composizione dell’assemblea elettiva è determinata dalle Ordinazioni dei Capitoli Generali n. 8/14 . 5. Se resta vacante l’ufficio di vicario generale oltre un anno prima del Capitolo, il ministro generale e il suo Consiglio, in forma collegiale, eleggano a scrutinio segreto tra i consiglieri un nuovo vicario generale; quindi eleggano un altro consigliere. Se invece tale ufficio resta vacante meno di un anno prima del Capitolo generale, venga eletto come stabilito il nuovo vicario generale, senza poi eleggere un nuovo consigliere. 6. Se resta vacante l’ufficio di consigliere generale oltre un anno prima del Capitolo, il ministro generale e il suo Consiglio, consultata la Conferenza dei superiori maggiori del ceto capitolare al quale quel consigliere apparteneva, in forma collegiale ne eleggano un altro. N. 128 1. Per il retto ed efficace servizio dell’Ordine è di particolare aiuto al ministro generale e al suo Consiglio la curia generale. Tutti i frati che ne fanno parte, provenienti dalle diverse circoscrizioni, formano una fraternità locale
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz