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86 3. Il ministro generale uscente può essere rieletto una sola volta per il sessennio immediatamente successivo, fermo restando quanto previsto al n. 123,7 delle Costituzioni. 4. Nell’elezione dei consiglieri generali il ministro generale uscente ha soltanto voce attiva. 5. Successivamente si eleggano, a norma dello stesso Regolamento per la celebrazione del Capitolo generale, i consiglieri generali secondo il numero stabilito dalle Ordinazioni dei Capitoli generali; di questi al massimo la metà possono essere fra gli eletti nel Capitolo precedente. 6. Fra i consiglieri si elegga il vicario generale, il quale, in forza dell’elezione, diviene primo consigliere. 7. A norma delle Costituzioni e secondo lo statuto della Curia generale approvato dal Capitolo generale, il compito dei consiglieri è di aiutare il ministro generale ne l governo di tutto l’Ordine. 8. Il ministro generale e i suoi consiglieri risiedano a Roma. 9. I consiglieri generali, durante il loro ufficio, non hanno voce passiva nell’elezione dei ministri delle circoscrizioni. N. 126 1. Il vicario generale è il primo collaboratore del ministro generale e, se questi è assente, ne fa le veci. Se però il ministro generale è in qualunque modo reperibile, prima di prendere decisioni importanti il vicario generale lo consulti e si attenga alle disposizioni ricevute. 2. Sono comunque riservati al ministro generale la conferma dei ministri provinciali, la nomina dei visitatori generali e gli altri affari che egli stesso si sarà riservati. 3. Se il ministro generale è impedito di esercitare il suo ufficio, il vicario generale lo sostituisca in tutto nel governo dell’Ordine. Egli, a tempo opportuno, riferisca al ministro generale sugli atti principali e non operi contro le intenzioni e la volontà del ministro generale. Se l’impedimento è grave e si protrae oltre due mesi, il vicario generale ricorra alla Sede Apostolica per le opportune disposizioni e per poter assumere gli affari riservati al ministro generale. 4. Se anche il vicario generale fosse impedito, faccia le veci del ministro generale il consigliere più anziano di professione tra quelli eletti nel Capitolo generale. Per il fatto stesso, tale consigliere è delegato per tutti gli atti di governo e per le facoltà

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