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84 4. Ciò che in queste Costituzioni e nelle Ordinazioni dei Capitoli generali si dice dei ministri provinciali vale anche per i custodi, eccetto che risulti il contrario dalle deleghe ricevute o dalla natura della cosa o dal testo e contesto. 5. La potestà ordinaria vicaria non si estende a quei negozi che il diritto proprio riconosce esclusivi del superiore titolare dell’ufficio, a meno che per essi non sia stata data espressa delega. Se è impedito o vacante l’ufficio del ministro provinciale, il custode faccia riferimento al vicario provinciale. N. 123 1. Gli uffici nell’Ordine si conferiscono o per elezione o per nomina. 2. Nel conferire gli uffici i frati procedano con retta intenzione, semplicemente e secondo le norme del diritto. 3. In vista del bene dell’Ordine, può esser fatta una consultazione previa sulle persone da eleggere; ma la consultazione è obbligatoria se si tratta di persone da nominare. 4. Se l’elezione ha bisogno di conferma, questa deve essere chiesta nel tempo utile di otto giorni. 5. I frati, come veri minori, non ambiscano le cariche; se però vi vengono chiamati dalla fiducia dei fratelli, non rifiutino ostinatamente il servizio di superiore o di altro ufficio. 6. Siccome noi siamo un Ordine di fratelli, secondo la volontà di san Francesco e la genuina tradizione cappuccina, tutti i frati di voti perpetui possono accedere a tutti gli uffici o incarichi, salvo quelli che derivano dall’ordine sacro. Ma l’ufficio di superiore può essere conferito validamente solo ai frati che hanno emesso la professione perpetua da almeno tre anni. 7. Quando si tratta di conferimento di uffici per elezione, nel nostro Ordine è ammessa la postulazione. L’accettazione della postulazione e la dispensa dall’impedimento competono all’autorità che ha la facoltà di conferma, cioè al ministro generale o al ministro provinciale; ma l’accettazione della postulazione del ministro generale compete all’autorità della Santa Sede. 8. Spetta al ministro generale accettare l’atto di rinuncia agli uffici di ministro provinciale, vicario provinciale, consigliere provinciale, custode generale e rispettivi consiglieri. Spetta al ministro provinciale accettare la rinuncia del custode e dei rispettivi consiglieri.

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