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83 2. Spetta invece al ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, sopprimere le case sia su richiesta della parte interessata sia per altre cause, osservate le norme del diritto. N. 121 1. Ogni frate, incorporato all’Ordine per la professione, viene aggregato alla circoscrizione per la quale il ministro lo ha ammesso alla professione. 2. Il giorno della professione temporanea determina anche l’anzianità nella fraternità. 3. Spetta al ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, considerati il bene di tutto l’Ordine e le necessità delle circoscrizioni o dei singoli frati, ascoltati i superiori maggiori e i loro Consigli, aggregare i frati ad altra circoscrizione. 4. I ministri provinciali, in spirito di fraterna collaborazione, siano disponibili a venire incontro alle necessità sopra indicate, inviando i loro frati temporaneamente in altra circoscrizione. 5. Per mandare i frati a servizio di un’altra circoscrizione, si osservi quanto stabilito nelle Ordinazioni dei Capitoli generali. 6. Ogni frate esercita i diritti di voto in una sola circoscrizione dell’Ordine, eccetto che, per ragioni di ufficio o per altre ragioni, non gli competano anche altrove. Coloro che vengono inviati in un’altra circoscrizione per motivi di servizio esercitano i diritti di voto in quella circoscrizione a norma delle Ordinazioni dei Capitoli generali, non nella propria. Invece i frati che per altri motivi risiedono in un’altra circoscrizione, esercitano i propri diritti solo nella propria circoscrizione. Articolo II I superiori e gli uffici in genere N. 122 1. Sotto la suprema autorità del Sommo Pontefice, nell’Ordine sono superiori con potestà ordinaria propria: il ministro generale in tutto l’Ordine, il ministro provinciale nella sua provincia e il superiore locale o guardiano nella sua fraternità. 2. Sono superiori con potestà ordinaria vicaria: il vicario generale, il vicario provinciale, il custode e il vicario locale. 3. Tutti questi, eccetto il superiore locale e il suo vicario, sono superiori maggiori.

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