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82 sviluppare la vitalità del nostro carisma, per una efficace testimonianza apostolica e ad utilità della vita dell’Ordine. 7. La Custodia è una parte dell’Ordine nella quale i frati, posti a servizio delle Chiese e dei loro pastori nell’opera evangelizzatrice, gradualmente sviluppano la presenza della vita consacrata mediante l’impegno per la implantatio Ordinis . È governata dal custode, che ha potestà ordinaria vicaria. 8. La Fraternità locale è costituita da un gruppo di almeno tre frati professi, che abitano in una casa legittimamente costituita ed è governata dal superiore locale o guardiano. 9. Il ministro generale col consenso del suo Consiglio può stabilire che qualche fraternità locale dipenda direttamente da lui e, se il caso lo richiede, abbia uno statuto proprio. Similmente può stabilire che qualche fraternità locale dipenda direttamente dalla Conferenza dei superiori maggiori e che abbia uno statuto proprio. 10. Ciò che in queste Costituzioni è detto delle province vale anche per le custodie, eccetto che non appaia diversamente dalla natura della cosa o dal testo e contesto. N. 119 1. Spetta al ministro generale con il consenso del suo Consiglio decidere la costituzione, l’unione, la separazione, la variazione e la soppressione delle circoscrizioni, osservate le disposizioni del diritto, dopo aver consultato la Conferenza dei superiori maggiori, i ministri e i relativi Consigli interessati. 2. Decisa l’erezione di una nuova circoscrizione, il ministro generale, dopo aver consultato i frati di voti perpetui interessati, con il consenso del suo Consiglio, ne nomina il ministro e i consiglieri; quindi determina la composizione del primo Capitolo. Tale Capitolo, che non è elettivo, deve essere celebrato entro un anno dalla erezione della nuova circoscrizione. 3. Il ministro generale con il suo Consiglio abbia una particolare attenzione per le circoscrizioni in forte decrescita, ricorrendo agli strumenti previsti dalla nostra legislazione per garantire una presenza fraterna in un determinato territorio. N. 120 1. Spetta al ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio e previo il voto favorevole del Capitolo, erigere canonicamente le case, osservate le disposizioni del diritto. Nei casi urgenti, mancando il voto del Capitolo, si richiede il consenso del ministro generale udito il suo Consiglio.

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