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70 N. 97 1. I frati, prima di uscire di casa, chiedano il permesso del guardiano, secondo l’uso della propria circoscrizione 2. Per quanto riguarda i viaggi, ogni frate, prima di chiedere il permesso, ne esamini nella sua coscienza le motivazioni alla luce dello stato di povertà, della vita spirituale e fraterna ed anche della testimonianza che si deve dare alla gente. 3. I ministri e i guardiani usino prudenza nel concedere i permessi di fare viaggi. 4. Nell’uso dei mezzi di trasporto i frati si ricordino del nostro stato di povertà e di umiltà. N. 98 1. Tutti i frati che vengono a noi siano accolti con fraterna carità e con animo lieto. 2. I frati che sono in viaggio, quando è possibile, si rechino volentieri nelle case dell’Ordine, almeno per passarvi la notte, e partecipino alla vita della fraternità conformandosi agli usi del luogo. 3. I frati, che sono mandati in altre province per la formazione o per altre ragioni, siano accolti dai ministri e guardiani e dalle fraternità locali come loro membri e si inseriscano in tutto nella fraternità, tenute presenti le norme del n.121,5 delle Costituzioni. N. 99 1. I frati che in particolari circostanze, con la benedizione dell’obbedienza, devono vivere fuori della casa, essendo membri della fraternità alla quale sono stati assegnati, ne godano i benefici come gli altri. 2. Si sentano sempre uniti alla fraternità e, a loro volta, non tralascino di contribuire all’incremento spirituale e al sostentamento economico dell’Ordine. 3. Come veri fratelli in san Francesco, frequentino le nostre case e amino intrattenervisi per qualche tempo, specialmente per il ritiro spirituale. 4. E vi siano ricevuti con carità e si offrano loro gli aiuti necessari materiali e spirituali. 5. I ministri e i guardiani ne abbiano sollecita cura, li visitino il più spesso possibile e li confortino.

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