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56 4. Per rimanere fedeli alla povertà i frati non si rivolgano agli amici e ai parenti con la richiesta di denaro o di altre cose, né ricevano doni per loro uso esclusivo senza il permesso del guardiano o del ministro. N. 70 1. I ministri, con il consenso del loro Consiglio, possono ricorrere alle assicurazioni o ad altre forme di previdenza sociale, dove tali istituzioni sociali sono richieste o dalla pubblica autorità, sia ecclesiastica che civile, per tutti o per alcune categorie di persone, oppure se vi ricorrono comunemente i poveri di quella regione. 2. Evitino, però, accuratamente quelle assicurazioni che nella regione in cui dimorano presentano carattere di lusso o di lucro. 3. È tuttavia opportuno che i ministri e i guardiani, come fa la gente di modeste condizioni, depositino il denaro veramente necessario presso banche o altri simili istituti, osservando quanto prescritto dal nostro diritto proprio. 4. Non ricevano però fondazioni, legati perpetui ed eredità con diritti ed oneri perpetui. N. 71 1. I frati con la loro vita mostrino agli altri uomini come la povertà volontaria li liberi dalla cupidigia, che è radice di tutti i mali, e dall'ansiosa sollecitudine del domani. 2. Perciò i ministri e i guardiani nell’uso del denaro evitino ogni accumulo o speculazione, salvo un piccolo margine di sicurezza. 3. Per ogni uso dei beni, anche del denaro, le circoscrizioni, le fraternità e i frati seguano questo criterio preciso e pratico: il minimo necessario, non il massimo consentito. Tale criterio sia attuato nei diversi contesti sociali in cui viviamo. 4. Per non diventare figli degeneri di san Francesco trattenendo le cose ingiustamente, i beni che non sono necessari alle singole fraternità siano consegnati ai ministri per le necessità della circoscrizione e dell’Ordine o siano distribuiti ai poveri o vengano destinati per il progresso dei popoli, secondo le norme fissate dal Capitolo provinciale. Riguardo a tutto questo si faccia abbastanza spesso una comune riflessione nel Capitolo locale. 5. I frati nel Capitolo locale, secondo lo spirito delle Costituzioni, riflettano sul retto uso dei beni riguardo al vitto, al vestiario, ai doni di carattere personale e comunitario, all'uso dei media e degli strumenti tecnologici, ai viaggi e simili.

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