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37 N. 35 1. Durante la celebrazione della prima professione si consegna il nostro abito religioso, benché i novizi abbiano ricevuto prima i “panni della prova”. 2. Secondo la Regola e l’uso dell’Ordine, il nostro abito consiste nella tonaca di color castano con il cappuccio, del cingolo e dei sandali o, per giusto motivo, delle scarpe. Circa la consuetudine di portare la barba, si applichi il criterio della pluriformità. 3. Ricordandoci che san Francesco indossò un abito di penitenza a forma di croce, portiamo anche noi l’abito come richiamo alla conversione, segno della consacrazione a Dio e della nostra appartenenza all’Ordine. Con ciò esprimiamo anche la nostra condizione di frati minori, facendo in modo che anche le vesti che indossiamo siano una testimonianza di povertà. 4. Rivestiti di Cristo, mite ed umile, dobbiamo essere minori, non falsi, ma realmente tali: nel cuore, nelle parole e nelle opere, perché i segni di umiltà che presentiamo esternamente giovano poco alla salvezza delle anime, se noi stessi non siamo animati dallo spirito di umiltà. 5. Perciò, seguendo l’esempio di san Francesco, impegniamoci con tutte le forze a diventare buoni e non soltanto ad apparire tali, ad essere coerenti nel parlare e nell’agire. Considerandoci “minori e sottomessi a tutti”, come ammonisce la Regola, riserviamo agli altri stima e onore. N. 36 1. Il ministro provinciale e, per mandato speciale, anche gli altri dei quali si è detto al numero 20, hanno la facoltà di dimettere il postulante o il novizio ritenuto non idoneo alla nostra vita. 2. Per un grave motivo che non ammetta dilazione, ha la stessa facoltà sia il maestro dei novizi sia quello dei postulanti, con il consenso però del Consiglio della fraternità. Di ciò deve essere subito informato il ministro competente. 3. Il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, può concedere ad un frate di voti temporanei, se questi lo chieda per gravi motivi, l’indulto di uscire dall’Ordine. Ciò comporta, per diritto stesso, la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione. 4. Riguardo al passaggio ad un altro istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, all’uscita dall’Ordine e alla dimissione del frate dopo la professione sia temporanea che perpetua, si osservino i prescritti del diritto universale della Chiesa.

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